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19.09.2014 - ambiente

TRASPORTO NON AUTORIZZATO DI RIFIUTI – CONFISCA DEFINITIVA DEL VEICOLO

La sentenza n. 28442/14 della Corte di Cassazione ha confermato l’indirizzo già manifestato nella sentenza 32942/13 nei confronti della legittimità del sequestro di un veicolo impiegato per il trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione previsto dal Decreto legislativo 152/06 “codice dell’ambiente”, ma ha altresì affermato che lo stesso veicolo non può essere successivamente restituito al proprietario salvo che costui non sia in grado di dimostrare la sua estraneità rispetto al comportamento illecito.
Secondo la Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 324 del codice penale le cose soggette a confisca obbligatoria (art. 240 del codice penale) non possono essere restituite in nessun caso all’interessato. L’articolo 260 ter del codice dell’ambiente relativamente alla confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti rinvia al ricordato articolo 240 del codice penale.
Per altro nella fattispecie specifica la Cassazione non ha ritenuto possibile escludere l’obbligo di confisca per i mezzi (intesi nel senso degli strumenti utilizzati per compiere un reato) non intrinsecamente pericolosi o la cui detenzione non sia intrinsecamente illecita (come potrebbe essere la detenzione di un veicolo).

 


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