TRASPORTI – POSSIBILITÀ DI SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO DI USURA
(Nota Ministero 1506/1994)
Il pagamento dell’indennizzo di usura, al pagamento del quale sono obbligati i mezzi d’opera ai sensi dell’articolo 34 del Codice della strada, può essere sospeso per tutto il periodo in cui i veicoli circolino solo in strade private come le aree di cantiere oppure restino fermi per mancata attività. Resta in ogni caso dovuto il pagamento della tassa di possesso.
In tal senso si era pronunciato il Ministero dei lavori pubblici (ora MIT) – Ispettorato per la sicurezza stradale con una nota di risposta n. 1506/1994 ad un quesito sollevato dall’Ance con il quale si chiedeva di poter sospendere il pagamento della tassa per la maggior usura delle strade per i mezzi d’opera che non circolassero sulle pubbliche strade. Tale quesito, peraltro, era stato prospettato dall’Ance proprio in considerazione del momento di crisi che stava vivendo l’attività edilizia in quegli anni.
Allegato: Nota Ministero 1506/1994
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