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19.09.2014 - tributi

TASI – CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLA MAGGIORAZIONE DELLO 0,8 PER MILLE

(Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014)

Il Dipartimento delle Finanze illustra le modalità operative ai fini della corretta applicazione, da parte dei Comuni, della maggiorazione TASI in misura pari allo 0,8 per mille, applicabile solo per il 2014.
Questi i principali contenuti della Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014 del Dipartimento delle Finanze del MEF.
Come noto, l’art. 1, co. 677 della legge 147/2013 prevede che la TASI si applica con aliquota base dell’1 per mille sul “valore catastale” degli immobili, determinato con le stesse modalità vigenti ai fini IMU (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i relativi coefficienti).
In linea generale, viene previsto che i Comuni possono variare tale aliquota:
■ in diminuzione, sino ad azzerarla,
■ in aumento, a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6 per mille (aliquota massima IMU + aliquota base TASI).
Tuttavia, limitatamente al 2014, veniva previsto[1] che l’aliquota della TASI, per tutti i tipi di immobili, non potesse superare il 2,5 per mille del citato “valore catastale” degli stessi.
In merito, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1 del DL 16/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 68/2014[2], è stato successivamente previsto che tale limite dello 2,5 per mille, limitatamente al 2014, può essere “sforato”, fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo, per finanziare detrazioni d’imposta per le abitazioni principali.
Sul punto, la C.M. n. 2/DF precisa il comportamento che i Comuni possono adottare, per il 2014, tenuto conto dei seguenti limiti, che devono essere alternativamente rispettati:
■ l’aliquota massima applicabile dello 10,6 per mille (IMU+TASI) può salire fino all’11,4 per mille (cd. primo limite);
■ l’aliquota TASI, può essere applicata nella misura massima del 3,3 per mille (ossia 2,5 + 0,8 per mille), per ogni tipologia di immobile (cd. secondo limite).
Al riguardo, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti dai Comuni, la C.M. n. 2/DF/2014, relativamente al 2014, fornisce utili indicazioni circa la corretta applicabilità di tale maggiorazione.
In particolare, viene precisato che la facoltà di aumentare la TASI fino allo 0,8 per mille può essere esercitata, dai vari Comuni, in uno dei seguenti modi:
1. l’intera maggiorazione viene destinata ad aumentare il tetto massimo IMU+TASI fino al 6,8 per mille per l’abitazione principale[3]e fino all’11,4 per mille per tutti gli altri immobili.
In tale ipotesi, resta fermo il limite dell’aliquota TASI che non potrà superare il 2,5 per mille;
2. viene aumentata dello 0,8 per mille l’aliquota TASI, raggiungendo così quota 3,3 per mille (2,5 + 0,8).
Anche in tale ipotesi, applicando la maggiorazione per intero sull’aliquota base del 2,5 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l’abitazione principale;
3. l’ammontare a disposizione (0,8 per mille) viene distribuito tra le due opzioni suddette, a scelta del Comune.
Ad esempio, l’ente locale può decidere di ripartire l’ammontare a disposizione nel seguente modo:
■ uno 0,3 per mille[4] viene destinato ad incrementare l’aliquota massima IMU+TASI che diventa pari al 6,3 per mille per l’abitazione principale3 e al 10,9 per mille per tutti gli altri immobili;
■ il restante 0,5 per mille integra l’aliquota TASI di base del 2,5 per mille, che così diventa del 3 per mille.
Come è evidente la ripartizione dello 0,8 per mille, fatta dal Comune, tra aliquota TASI e somma IMU+TASI, nella misura massima, deve essere sempre rispettata, per tutte le tipologie di immobili.
Pertanto, qualsiasi comportamento del Comune, diverso dalle tre suddette ipotesi sopra esposte, è da considerarsi illegittimo e il medesimo ente dovrà modificare eventuali delibere di fissazione delle aliquote TASI non in linea con le istruzioni diramate dal Dipartimento delle Finanze del MEF.

Note:
[1] Ai sensi della formulazione originaria dell’art. 1, co. 677, della legge 147/2013 .
[2] Cfr. “Legge di conversione del DL 16/2014 cd. “Salva Roma ter”.
[3] Sul punto, si ricorda che l’esenzione da IMU vale sono per le abitazioni principali, diverse da quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
[4] Ovviamente la ripartizione può essere di qualsiasi entità e percentuale.

 


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