SISTRI – PROBLEMI LEGATI AL PROBABILE MANCATO DIFFERIMENTO DELLE SANZIONI
Si segnala che l’emendamento introdotto a novembre nel disegno di legge cd. “Collegato ambientale”, che prevede il differimento di tutte le sanzioni legate al Sistri al 1° gennaio 2016, difficilmente riuscirà ad essere approvato in via definitiva in tempo utile essendo il provvedimento ancora all’esame del Senato,
La questione potrebbe essere risolta nell’ambito del consueto decreto legge di fine anno cd. “Milleproroghe”, di prossima approvazione da parte del Governo. Il Ministero dell’Ambiente però sembra intenzionato a prorogare l’entrata in vigore solo di alcune sanzioni SISTRI, in particolare non sarebbero soggette alla proroga quelle per la mancata iscrizione e per l’omesso versamento del contributo, che quindi entrerebbero in vigore il prossimo 1° gennaio 2015.
Visto l’approssimarsi del 31 dicembre sarebbe pertanto opportuno che le imprese obbligate ad aderire al Sistri provvedessero a regolarizzare la propria iscrizione e la relativa posizione contributiva entro il 31 dicembre 2014.
Si ricorda che, in base all’art. 260 bis del D.Lgs. 152/2006, sia la mancata iscrizione sia l’omesso pagamento del contributo, ovviamente per i soggetti obbligati, sono puniti con la “sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.”
Pertanto, se la proroga non dovesse essere approvata in tempo utile, il 1° gennaio 2015 entreranno in vigore le sanzioni del Sistri che riguardano le violazioni relative agli adempimenti legati all’uso del sistema di tracciabilità, la mancata iscrizione (se obbligati), nonchè l’omesso pagamento del contributo annuale, ai sensi degli articoli 260 bis e 260 ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
Si ricorda, infatti, che l’art. 11 del decreto legge 101/2013 ha previsto numerose scadenze temporali in materia di Sistri e in particolare:
■ ha fissato le date (1 ottobre 2013 e 3 marzo 2014) a decorrere dalle quali i soggetti obbligati ad aderire al Sistri dovevano incominciare ad “operare” con il nuovo sistema;
■ ha disposto un “periodo transitorio” (fino al 31 dicembre 2014) durante il quale i soggetti obbligati al Sistri dovevano continuare a compiere gli adempimenti “cartacei” previgenti per la tracciabilità dei rifiuti, quali il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti, oltre a dover effettuare anche le registrazioni informatiche proprie del SISTRI;
■ ha previsto che le sanzioni legate agli adempimenti del SISTRI non dovevano entrare in vigore fino alla conclusione del periodo cd. transitorio.
Si ricorda, infine, che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 101/2013 e dal D.M. 126/2014, il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica solo con riferimento ai rifiuti pericolosi e, nel caso di produttori di rifiuti pericolosi, solo se hanno più di dieci dipendenti.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941