SISTRI – INDICAZIONI PER L’USO
Il 3 marzo 2014 il Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) diventa obbligatorio anche per i produttori di rifiuti pericolosi e i trasportatori in conto proprio, sempre di rifiuti pericolosi (art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006).
Al fine di agevolare l’utilizzo del nuovo sistema l’ANCE ha dato alcune indicazioni operative.
A chi si applica il Sistri?
A seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 101/2013 è stato ristretto il campo di applicazione del Sistri: a differenza di quanto previsto in passato, infatti, oggi il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica solo con riferimento ai rifiuti pericolosi e non anche a quelli “non pericolosi”.
In particolare, sono obbligati ad aderire al Sistri:
■ i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi,
■ gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi,
■ gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi,
■ i nuovi produttori di rifiuti pericolosi;
■ i commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.
I soggetti non obbligati al Sistri, possono aderire su base volontaria dichiarando espressamente tale volontà.
Ovviamente chi era obbligato al Sistri in virtù della normativa originaria ha la facoltà di mantenere l’iscrizione ovvero di rinunciarvi.
Le principali scadenze
L’operatività del Sistri è articolata in diverse fasi e in particolare:
1 ottobre 2013
L’obbligo del Sistri riguarda:
■ enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
■ gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;
■ i “nuovi” produttori che trattano o recuperano rifiuti pericolosi.
3 marzo 2014
L’obbligo al Sistri riguarda:
■ i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
■ gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi;
■ i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Il periodo transitorio e le sanzioni
Il decreto legge 101/2013 ha previsto, per un periodo transitorio, una sorta di doppio regime degli adempimenti in materia ambientale.
In particolare, fino al 31 dicembre 2014 (termine così prorogato dal d.l. 150/2013):
■ non si applicano le sanzioni relative agli adempimenti del Sistri
■ per garantire la tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti e obblighi, nonchè le relative sanzioni.
Quindi chi è obbligato al Sistri (o vi ha aderisce su base volontaria):
Fino al 31 dicembre 2014
■ Deve effettuare gli adempimenti del Sistri (non si applicano le relative sanzioni);
■ Deve comunque effettuare gli adempimenti precedenti (Registro di carico e scarico, Formulario di identificazione dei rifiuti e MUD) e si applicano le relative sanzioni qualora non li faccia;
Dal 1 gennaio 2015
■ Deve effettuare gli adempimenti del Sistri e si applicheranno le relative sanzioni
Quando ci si deve iscrivere al Sistri?
L’iscrizione al Sistri deve avvenire quando si prevede di produrre rifiuti speciali pericolosi.
Nel caso di produzione “accidentale” di rifiuti pericolosi bisogna richiedere l’adesione al Sistri per l’unità locale dove i rifiuti sono prodotti entro 3 giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.
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