“SBLOCCA-ITALIA”: CONCESSIONI AUTOSTRADALI E OPERE STRATEGICHE
Sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 133 ‘’Sblocca Italia’’ recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività’ produttive”.
Per il comparto delle opere pubbliche gli unici interventi riguardano le concessioni autostradali e le opere infrastrutturali strategiche, di cui si riepilogano in breve i contenuti e la valutazione effettuata dagli uffici dell’Ance.
Art. 5 – Norme in materia di concessioni autostradali
La disposizione in commento introduce importanti novità in materia di concessioni autostradali. Si prevede, fra l’altro, che:
a) nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014, possono proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria.
Entro il 31 dicembre 2015 il concessionario è tenuto a predisporre un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria;
b) il piano deve assicurare l’equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l’utenza;
c) l’affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, deve avvenire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006. Ai relativi affidamenti si applica l’art. 11, comma 5, lett. f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Si ricorda che tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi in cui le concessionarie autostradali siano soggette agli obblighi di provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori (nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al d.l.gs. n. 163/2006) o di sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all’approvazione di ANAS Spa, le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei contratti devono essere nominate dal Ministro delle Infrastrutture, fermi restando i poteri di vigilanza dell’Autorità.
Valutazione: positiva / negativa
La formulazione della norma in commento si riferisce a tutte le concessioni autostradali nazionali, prevedendo la possibilità di unificare quelle interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari.
Tale operazione, tuttavia, sottrae, di fatto, il nuovo rapporto concessorio all’obbligo di affidamento con gara, con pregiudizio dei principi comunitari e nazionali in materia di procedure ad evidenza pubblica. Ciò appare tanto più grave in considerazione del fatto che il sistema delle concessioni nel comparto autostradale risulta già contraddistinto dall’assenza del confronto concorrenziale in sede di affidamento, in quanto per lo più le concessioni sono state affidate e /o prorogate senza gara, nonché, a valle, dalla mancanza di un obbligo di gara pieno in sede di affidamento dei lavori da parte dei concessionari stessi.
Ciò premesso, quanto ai lavori di competenza dei predetti concessionari, la disposizione prevede che l’affidamento dei lavori (nonché delle forniture e dei servizi) a terzi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, debba avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al Codice dei contratti pubblici.
Inoltre, è previsto che le commissioni di gara debbano essere nominate dal Ministro delle Infrastrutture.
Ora, se questi aspetti possono essere valutati positivamente, in quanto affermano la necessità, più volte rilevata da Ance, di una riapertura “a valle” della concorrenza con commissioni di gara pubbliche, stante l’assenza della gara “a monte” dovuto alla nuova possibile proroga “ex lege” delle concessioni in essere, va, tuttavia rilevato, che l’ambito dei lavori sottoposti a tale obbligo appare decisamente insufficiente, essendo limitato esclusivamente ai lavori “ulteriori” rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni nonché “di importo superiore alla soglia comunitaria”.
Pertanto, sembrerebbe delinearsi il seguente scenario:
• per i lavori previsti nelle vigenti convenzioni, sia sopra che sotto soglia comunitaria, dovrebbe continuare ad applicarsi l’art. 253, comma 25, secondo cui solo il 40% dei lavori è realizzabile “in house” dai concessionari;
• per i nuovi lavori, ulteriori rispetto a quelli previsti nelle vigenti convenzioni, laddove d’importo inferiore alla soglia comunitaria, non dovrebbe trovare più applicazione la cennata norma transitoria di cui al comma 25 dell’articolo 253 del Codice dei Contratti Pubblici, aprendosi la possibilità di realizzazione “in house” fino al 100%;
• per i nuovi lavori, ulteriori rispetto a quelli previsti nelle vigenti convenzioni, se di importo superiore alla soglia comunitaria, verrà introdotto l’obbligo di affidamento a terzi; con commissione di gara nominata dal Ministero;
Per questi ultimi, va valutato l’aspetto relativo al fatto che la fase di gestione (rectius esecuzione) del contratto viene sottratta alla sfera di applicazione del codice dei contratti.
Art. 2 – Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione
La disposizione in commento prevede alcune novità in materia di concessioni, relative alle infrastrutture strategiche ed in particolare:
a) l’introduzione, nell’articolo 174 del Codice dei contratti, di un nuovo comma, secondo cui il bando di gara può anche prevedere, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l’integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità, in capo al concedente, di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera; ciò potrà avvenire nel caso in cui, entro un termine da indicare nel bando di gara stesso, e comunque non superiore a tre anni, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari;
b) la precisazione che la previsione sopra illustrata non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto in commento;
c) l’inserimento, all’articolo 175 comma 5 bis del Codice, nella parte in cui si richiamano le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice (in materia di pubblicazione e contenuto dei bandi nelle concessioni), del richiamo all’articolo 174 al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario;
d) l’eliminazione, mediante una modifica al comma 2 dell’articolo 19 del dl n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, contenente misure in materia di concessioni e defiscalizzazione, della previsione che sottrae gli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte siano state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del decreto 69/2013 all’applicazione degli articoli 144, comma 3-bis, 3-ter e 3-quater (in materia di pubblicazione e contenuto dei bandi nelle concessioni), 153, comma 21 (presentazione di proposte nella finanza di progetto da parte di soggetti qualificati), 174, comma 4-bis (garanzia della bancabilità dell’operazione) e 175, comma 5-bis (garanzia della bancabilità dell’operazione), del codice dei contratti.
Valutazione: positiva
Le nuove previsioni introdotte dall’articolo 2 sono funzionali alla garanzia dell’effettiva sostenibilità economico-finanziaria del progetto e dell’intera opera, nei casi di interventi particolarmente complessi.
In buona sostanza, si prevede un congruo lasso di tempo entro il quale gli istituti finanziari devono attestare la sostenibilità economica e finanziaria di ciascuno stralcio dell’opera, a pena del rifacimento dell’intera procedura di affidamento della concessione.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941