PER L’AUTORITA’ E’ INAPPLICABILE LA NORMA SUL COSTO DEL PERSONALE NEGLI APPALTI PUBBLICI
L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici si è espressa in merito all’applicazione dell’art. 82, comma 3-bis, del D. Leg.vo 163/2006 (introdotto dal D.L. 69/2013 – cosiddetto decreto “del fare” convertito in legge della L. 98/2013). Il parere dell’Autorità è contenuto nell’Atto di segnalazione n. 2/2014 in data 19/03/2014, recante “Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”. Si tratta di una norma che ha sollevato pareri contrastanti ed opposti circa la sua pratica applicazione, creando situazioni di notevole confusione.
Le norme oggetto del parere
Si ricorda in proposito che l’art. 32, comma 3-bis, del D.L. 69/2013, come inserito dalla legge di conversione 98/2013, ha aggiunto all’art. 82 (Criterio del prezzo più basso) del Codice dei contratti pubblici, dopo il comma 3, il seguente comma:
3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La novità è molto simile alla disposizione a suo tempo inserita nell’art. 81 del Codice dei contratti dal “decreto sviluppo” (D.L. 70/2011) e poi abrogata dal successivo “decreto Salva Italia” (D.L. 201/2011), dalla quale si discosta per i seguenti motivi:
– si riferisce alle gare aggiudicate con il metodo del “prezzo più basso” e non anche a quelle aggiudicate con il metodo dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”;
– prescrive di tenere conto anche “delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello”.
Il parere dell’Autorità
L’Autorità di vigilanza, correttamente, sottolinea le numerose criticità applicative poste dalla norma in questione, concludendo in pratica che questa, così come attualmente scritta, non può essere applicata senza incorrere nelle criticità prospettate.
Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa, che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante.
In pratica la stazione appaltante non dovrà effettuare alcun calcolo o artifizio contabile per determinare a priori un costo del personale o della sicurezza generica, non avendo la legge in alcuna parte stabilito tale incombenza e per il semplice fatto che la stazione appaltante non può in alcun modo conoscere tale importo se non in termini del tutto ipotetici o di semplice stima.
Come applicare la norma
Anche alla luce di quanto espresso dall’Avcp si ritiene che nei bandi di gara e nelle lettere di invito non possano più essere previsti l’individuazione e lo scorporo del costo della manodopera, al fine di sottrarlo al ribasso offerto. La norma di legge, per ora vigente e operante, può essere utilizzata dall’ente appaltante dopo l’aggiudicazione nell’ambito della procedura di verifica della congruità delle offerte.
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