ORARIO DI LAVORO – D.LGS. N. 66/2003 – SUPERAMENTO DELLE 40 ORE SETTIMANALI NEI MESI ESTIVI
Si ricorda che l’art. 16 del D. Lgs. n. 66/2003, relativo alle deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario normale di lavoro, ha fatto salve le fattispecie dei “lavori stagionali”.
Continuano pertanto ad essere operanti le disposizioni che prevedono la possibilità di superare l’orario di 40 ore settimanali, fino a 10 ore giornaliere o 60 settimanali, al fine di poter far fronte a necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali per le industrie indicate nella tabella annessa al R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1957 e successive integrazioni.
In particolare, tale possibilità è prevista per l’industria delle costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche per il solo personale addetto ai lavori all’aperto, per quattro mesi all’anno (da individuarsi tra maggio e settembre), previo avviso alla Direzione Territoriale del Lavoro – Sezione Ispezione del Lavoro, potendo utilizzare il fac simile proposto in calce alla presente nota. In particolare l’indirizzo indicato è riferito alla sede competente per la Provincia di Brescia.
Si fa altresì presente che è possibile inviare la comunicazione in parola anche tramite posta elettronica certificata – PEC – all’indirizzo: DPL.Brescia@mailcert.lavoro.gov.it
Si fa presente inoltre che si deve tenere conto della media delle 48 ore settimanali, di cui all’art. 4 del citato D. Lgs. n. 66/2003, da calcolarsi nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi (artt. 5 e 19 del Contratto Collettivo Nazionale del 19 aprile 2010).
Si sottolinea comunque che, trattandosi di orario ordinario di lavoro, le ore eccedenti le 40 non debbono essere computate ai fini del limite delle 250 ore annue di lavoro straordinario, attualmente in vigore per il settore.
Infine si rammenta che si applicano le maggiorazioni retributive previste dal contratto collettivo nazionale, per le ore lavorate oltre la quarantesima.
Il fac simile di comunicazione è riportato in calce alla presente nota.
(Da redigere su carta intestata dell’Impresa)
Spett.le
Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia -Sezione Ispezione del Lavoro
Via Aldo Moro, 14
25124 Brescia
tel. 030 2235011 fax 030 223865
posta certificata:
DPL.Brescia@mailcert.lavoro.gov.it
OGGETTO: Orario massimo legale di lavoro – Superamento per 4 mesi all’anno – Art. 8, R.D. 10.09.1923, n. 1955 e R.D. 10.09.1923, n. 1957
In relazione alle disposizioni di legge di cui all’oggetto, che consentono per il personale addetto ai lavori all’aperto delle industrie di costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, il superamento del limite massimo legale dell’orario di lavoro per 4 mesi all’anno, la scrivente Impresa segnala che, all’occorrenza, si avvarrà di tale facoltà, per i lavori eseguiti in provincia di ……………………………., nei seguenti mesi del corrente anno (1):
……………………………………..;
……………………………………..;
……………………………………..;
……………………………………..;
Ai lavoratori interessati sarà regolarmente corrisposta la maggiorazione retributiva contrattualmente prevista per tutte le ore prestate in eccedenza rispetto all’inferiore limite dell’orario normale.
Distinti saluti
Timbro e firma
………………………………….
…………………., li ………………….
Note:
(1) indicare, a scelta, 4 mesi compresi nel periodo maggio/settembre.
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