NUOVE FORME DI PUBBLICITA’ DEGLI APPALTI CHE NON SARANNO PIÙ PUBBLICATI SUI QUOTIDIANI
Il decreto cosiddetto “spending review” (Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66) rappresenta una manovra di finanza pubblica che comporta numerosi interventi di interesse del settore, tra cui in particolare quelli relativi alla riduzione della spesa pubblica e ai pagamenti della Pubblica Amministrazione. Tra gli altri provvedimenti vi è quello relativo alla soppressione dell’obbligo di pubblicità degli appalti sui quotidiani
Viene, infatti, eliminato, all’art. 26, l’obbligo di pubblicazione per estratto dei bandi ed avvisi di gara su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a diffusione locale del luogo dove si eseguono i contratti.
Mediante una modifica all’art. 66, comma 7, del Codice dei contratti, viene, infatti, previsto che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara debba avvenire on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio.
Inoltre, mediante una modifica analoga all’art. 122, comma 5, del medesimo Codice, viene previsto che per gli avvisi ed i bandi relativi ad affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, la pubblicazione avvenga on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio; da ultimo, per i bandi relativi a contratti di importo inferiore a 500.000 euro, viene prevista la pubblicazione presso l’albo pretorio del Comune nonché sul profilo di committente della stazione appaltante.
Con le nuove disposizioni scompare, pertanto, l’obbligo della pubblicazione per estratto dei bandi ed avvisi sui quotidiani, con l’intento, esplicitato nella relazione illustrativa al DL, di porre rimedio al significativo aggravio dei costi delle procedure di selezione del contraente, a fronte di un non significativo incremento della diffusione dell’informazioni funzionale alla realizzazione del principi di pubblicità e trasparenza.§
Tuttavia, viene introdotto, in capo agli aggiudicatari, di rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si rammenta che dette disposizioni potranno subire modifiche in sede di conversione in Legge del Decreto.
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