NPS – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – LEGGE N. 92/2012 – FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE – AMBITO DI APPLICAZIONE – CIRCOLARE N. 100/2014 E MESSAGGIO N. 6897/2014
Si informa che l’Inps con circolare n. 100 del 2 settembre 2014, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha fornito le indicazioni operative relative all’istituzione del Fondo di solidarietà residuale di cui all’articolo 3, comma 19, della Legge n. 92/2012.
A tal proposito si rammenta che Tale Fondo, nasce dalla volontà del legislatore di assicurare ai dipendenti delle imprese non coperte dalle norme in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto nei casi di riduzione o sospensione dell’attività per cause previste dalla normativa in materia di Cigo o Cigs.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari di tale previsione, in particolare, la circolare n. 100/2014, al punto 3 ha specificato che: “in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato”.
L’Istituto su tale aspetto è intervenuto successivamente con il messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014, che si riproduce in calce e la relativa tabella, disponibile in calce sul sito del Collegio, in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo.
In particolare, si rileva che sono escluse le aziende aventi codice Ateco 2007, n. 94.11.00, riconducibile alle attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro.
Inps
Roma, 8 settembre 2014
Messaggio n. 6897
Oggetto: chiarimenti circolare n. 100 del 2 settembre 2014. Legge n. 92 del 28
giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo di solidarietà residuale.
Con riferimento alla circolare n. 100 del 2 settembre 2014, avente ad oggetto le disposizioni del decreto ministeriale n. 79141 del 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale di cui all’articolo 3, comma 19, della Legge n. 92/2012, tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo ordinario dovuto per le predette mensilità rimangono valide le istruzioni fornite al punto 6.2 della circolare n. 100/2014.
Al presente messaggio è allegata una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo.
Si evidenzia che il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa.
L’Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro normativo di riferimento.
Si fa riserva di fornire successive istruzioni in merito alle aziende operanti nel settore 6 “credito, assicurazione e tributi”, successivamente alla emanazione dei decreti ministeriali di adeguamento dei Fondi di solidarietà istituiti in tale settore ai sensi della legge n. 662/1996.
Tabella_Fondo_solidarieta residuale
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941