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18.04.2014 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – LEGGE N. 9/2014 – EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE –

Si informa che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5 del 4 marzo 2014, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell’art.14 – “Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare” – del D.L. n. 145/2013 convertito, con modificazioni, in L. n. 9/2014 c.d. Legge “Destinazione Italia” (cfr. i Notiziari nn. 2 e 3 del 2014 dove è stato fornito il quadro normativo ora vigente).
Il Dicastero, nel ricordare che l’articolo citato ha previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l’occupazione di lavoratori “in nero”, la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché una maggiorazione delle “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ha comunicato i nuovi importi sanzionatori alla luce delle modifiche introdotte in sede di conversione del Decreto.
Di seguito si indicano gli importi relativi alle seguenti violazioni:
a) consumate prima dell’entrata in vigore del decreto (entro il 23 dicembre 2013 compreso);
b) consumate nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto e la sua conversione in legge (tra il 24 dicembre 2013 e il 21 febbraio 2014 compreso);
c) consumate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (22 febbraio 2014).
Nella circolare in oggetto sono stati, dunque, riportati gli importi delle sanzioni con riferimento alla tipologia di violazione e al periodo in cui la stessa è stata commessa ed è stato specificato che la procedura di diffida, di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004 e successive modifiche, si applicherà esclusivamente per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle legge di conversione (ipotesi a e b).
E’ stato, altresì, specificato che, ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio, si considererà quale momento di consumazione dell’illecito la cessazione della condotta e, pertanto, nel caso di un rapporto di lavoro irregolare iniziato il 10 febbraio 2014 e cessato il 28 febbraio si applicherà il regime sanzionatorio previsto dalla legge di conversione in vigore dal 22 febbraio (ipotesi c).
Con riferimento, poi, alla riduzione operata dalla norma dell’incremento delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali, passato dall’iniziale decuplicazione prevista dal decreto alla duplicazione introdotta in sede di conversione, è stato precisato che tale minor aggravio trova applicazione in relazione alle violazioni commesse a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (dal 24 dicembre 2014).

Circolare n° 5_2014_Minstero del Lav


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