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19.09.2014 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – LAVORATORI ITALIANI IN PAESI NON ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA – AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA – INTERPELLO N. 13/2014

Si informa che con interpello n. 13 del 26 giugno 2014, che si pubblica in calce alla presente nota, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo, per le aziende straniere con sede legale e operativa in un Paese extracomunitario, facenti parte di un gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, di richiedere allo stesso Dicastero il rilascio dell’autorizzazione preventiva, di cui all’art. 2 della L. 398/1987, qualora intendano assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia.
In via preliminare, il Ministero ricorda che il procedimento di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento di lavoratori italiani in Paesi non aderenti all’Unione europea è stato disciplinato dalla norma sopra menzionata, nel testo parzialmente sostituito dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346.
Tale norma dispone in modo espresso che sono tenuti alla presentazione dell’autorizzazione preventiva per l’assunzione o il trasferimento all’estero dei lavoratori italiani i datori di lavoro indicati dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 398/1987, e precisamente:
– i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
– le società costituite all’estero, con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, del Codice civile;
– le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano, direttamente o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
– i datori di lavoro stranieri.
Dal dettato del predetto art. 2, ha osservato il Ministero, può evincersi che sono soggetti alla richiesta dell’autorizzazione preventiva i datori di lavoro che intendano assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano: è pertanto da ritenersi irrilevante la circostanza che il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in un Paese extracomunitario e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero.
Il Ministero del Lavoro ha rammentato inoltre che le modalità di presentazione della richiesta continuano ad essere regolate dal Decreto Ministeriale 16 agosto 1988, recante “Documentazione da produrre in allegato alle domande di autorizzazione al reclutamento ed all’espatrio di lavoratori italiani”. Questo provvedimento resta infatti in vigore non essendo stato emanato, entro i termini stabiliti, il nuovo decreto previsto dal D.P.R. n. 346/1994 ai fini dell’individuazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione.

 


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