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19.09.2014 - lavoro

LEGGE N. 104/1992 – MINISTERO DEL LAVORO – PERMESSI MENSILI PER ASSISTENZA DI PERSONA CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ – PARENTI O AFFINI ENTRO IL 3° GRADO – INTERPELLO N. 19/2014

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 19 del 26 giugno 2014 ha fornito il proprio parere in ordine al diritto dei parenti o affini entro il terzo grado di fruire dei tre giorni di permesso mensile previsti dalla vigente normativa per l’assistenza di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, co. 3, della L. n. 104/1992, n. 104, come sostituito dall’art. 24, co. 1, lett. a), della L. n.183/2010, n. 183.
In particolare è stato chiesto al Dicastero se l’estensione del diritto al parente o affine entro il terzo grado, prevista dalla disposizione sopra richiamata, possa prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell’assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo, dovendo, quindi, essere soltanto comprovata una delle particolari condizioni del coniuge e/o dei genitori della persona in situazione di gravità indicate dalla stessa norma.
Il Ministero del Lavoro ha quindi espresso l’avviso che, al fine di consentire la fruizione dei permessi in oggetto ai parenti o affini entro il terzo grado, deve essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori si trovino in una delle condizioni stabilite dal legislatore (cioè, abbiano compiuto i 65 anni di età, siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), a nulla invece rilevando il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado.

Ministero del Lavoro

Roma, 26 giugno 2014

Interpello n. 13

Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – art. 2, D.L. 317/1987 (conv. da L. n. 398/1987) – campo di applicazione.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all’obbligo per le aziende straniere con sede legale e operativa in un territorio extra UE, facenti parte di un gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 c.c., di richiedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 317/1987 qualora intendano assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche per i Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente si ritiene opportuno rappresentare che il D.L. n. 317/1987 (conv. da L. n. 398/1987) è stato parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 346/1994 che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2, commi 7, 8 e 9 della L. n. 537/1993, ha disciplinato il procedimento di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all’Unione europea di lavoratori italiani.
La normativa di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 346/1994 dispone espressamente che alla presentazione di autorizzazione preventiva per l’assunzione o il trasferimento all’estero dei lavoratori italiani sono tenuti i datori di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 317/1987.
Nello specifico i datori di lavoro individuati dalla legge sono: “a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale; b) le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile; c) le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; d) i datori di lavoro stranieri”.
Dal dettato della citata normativa (cfr. art. 2, D.P.R. n. 346/1994) può evincersi che sono soggetti alla richiesta dell’autorizzazione i datori di lavoro che intendono assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano, pertanto si ritiene irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra UE e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero, atteso anche che l’art. 2 precisa espressamente che sussiste la necessità dell’autorizzazione sia per l’assunzione all’estero del lavoratore italiano sia per il suo trasferimento.
Sotto il profilo operativo, le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione continuano ad essere regolate dal D.M. 16 agosto 1988, recante la “Documentazione da produrre in allegato alle domande di autorizzazione al reclutamento ed all’espatrio di lavoratori italiani”. Tale D.M., al quale si fa integrale rinvio, resta infatti in vigore, attesa la mancata emanazione, entro i termini previsti, del nuovo decreto richiesto dal D.P.R. n. 346/1994 per l’individuazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione.

 


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