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19.09.2014 - lavori pubblici

LE PARTI DI LAVORO ASSUNTE DALLA MANDANTE POSSONO ESSERE INDICATE IN TERMINI DESCRITTIVI O PERCENTUALI

(Consiglio di Stato sez. III 13/6/2014 n. 3029)

Quanto alle parti del servizio da eseguirsi da parte delle singole imprese componenti il R.T.I., di tipo orizzontale, anche le recenti sentenze dell’Adunanza Plenaria, nn. 22 e 26 del 13 giugno 2012, poi ribadite dalla giurisprudenza anche di questa Sezione (cfr., nn. 3639, 5069 e 6239/2013; n. 1795/2014), hanno indicato all’interprete un approccio ermeneutico di tipo sostanzialistico, nel senso che l’obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione in termini descrittivi delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione in termini percentuali della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura o complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alla finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta ed a consentire l’individuazione dell’oggetto e delle entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate.
Ed invero si è affermato (Cons. St., sez. III, n. 2805/2011) che l’obbligo di specificazione in esame trova la sua ratio… nella necessità di assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici la conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto eseguirà il servizio; e ciò non solo per consentire una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto, ma anche per l’effettuazione di ogni previa verifica sulla competenza tecnica dell’esecutore; oltre che per evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme d’ammissione alle gare. La necessità della precisa indicazione delle attività assegnate a ciascun componente di un R.T.I. sta poi proprio nell’esigenza di verificare se tale ripartizione è coerente con le qualificazioni di ciascuna e con il possesso dei requisiti per eseguire quella parte di attività.

 


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