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19.09.2014 - tecnica

L’APPALTATORE DEVE VERIFICARE ANCHE I MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE E QUINDI NE RISPONDE

(Cass.Civ. Sez. II, n.14220 del 23/6/2014)

L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità.
L’appaltatore è tenuto, inoltre, ad avvisare il committente che i materiali che gli ha fornito non assicurano la buona riuscita dell’opera in quanto di cattiva qualità o, comunque, inidonei ai fini della buona riuscita dell’intervento.
L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità (Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65).
Egli, inoltre, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all’opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non può eludere la responsabilità per i vizi dell’opera adducendo che i materiali erano difettosi».
Pertanto l’appaltatore «ha l’obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l’abbia mai impiegato prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento è a carico dell’appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell’arte».
La Suprema Corte rimprovera alla Corte d’appello di aver sbagliato per aver invertito la regola di diritto, configurando come onere del committente quello che è, invece, un obbligo che ricade sull’appaltatore ex artt. 1655 e 1663 del Codice civile, ossia di assicurare la realizzazione dell’opera con organizzazione dei mezzi necessari, ed accollo dei rischi, e di avvisare prontamente il committente dei difetti della materia che quest’ultimo gli abbia fornito, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne l’esecuzione.
Nel caso in esame si tratta della fornitura di blocchetti di cemento idrorepellente impiegati nella realizzazione di mura perimetrali di un fabbricato ad uso industriale, danneggiato da infiltrazioni d’acqua all’indomani della sua realizzazione.

 


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