INPS – INAIL -TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DALL’ 11 GIUGNO 2014
La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura dell’0,15% a decorrere dallo scorso 11 giugno 2014, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
In relazione al citato provvedimento l’Inps e L’Inail,rispettivamente con circolare n. 75 dell’11 giugno 2014 e con circolare n. 31 del 6 giugno scorso, hanno reso noto che, con decorrenza 11 giugno 2014, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 6,15% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2014.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 6,15% a decorrere dalle rateazioni concesse dall’11 giugno 2014 sia dall’Inps che dall’Inail.
Sanzioni civili
La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dall’11 giugno 2014 è così determinata:
– nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 5,65 % in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto);
– nel caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto;
– nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 5,65 % in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
In caso di procedure concorsuali, tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento è pari alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2014, la misura della sanzione ridotta:
– nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) dell’art. 116 della L. n. 388/00 , è pari all’1%;
– nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. b) dell’art. 116 della L. n. 388/00, è pari allo 0,15% maggiorato di due punti percentuali, ossia pari al 2,15%.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941