INPS – DECRETO LEGGE N. 34/2014 – NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO A TERMINE E APPRENDISTATO – CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI – INDICAZIONI IN MATERIA CONTRIBUTIVA – MESSAGGIO N. 4152/2014
Si informa che a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 34/2014 (cfr. circolare del Collegio n. 83 trasmesso in posta elettronica), in merito alle semplificazioni che interessano, in particolar modo, i contratti a tempo determinato e l’apprendistato, l’Inps ha fornito, con messaggio n. 4152 del 17 aprile 14, le prime indicazioni operative di natura contributiva.
Si fa comunque riserva di ulteriori informazioni a seguito della conversione in Legge del Decreto di che trattasi, il quale attualmente risulta in parte essere già stato modificato in Commissione lavoro della Camera dei deputati.
L’Inps, con il messaggio in commento che si riproduce in calce alla presente nota, precisa che, in riferimento al contratto a tempo determinato, l’art. 1 del Decreto in parola prevede che sia consentito stipulare contratti a termine senza causale sino a 36 mesi, anche nel caso di somministrazione a tempo determinato. Su tali contratti permane l’obbligo contributivo dell’ 1,4% previsto dalla L. n. 92/12, fatti salvi i casi di esclusione per le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori assenti ex art. 2 co. 29, lettera a). Per tali esclusioni, i datori di lavoro dovranno compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento con il previsto codice A.
Con riferimento al regime agevolativo di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 151/01 sono, inoltre, confermate le modalità di accesso e fruizione dello sgravio contributivo del 50% riconosciuto alle aziende con meno di 20 dipendenti per le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità o paternità.
Per quanto riguarda l’apprendistato, l’art. 2 del D.L. n. 34/14 prevede, dal 21 marzo 2014, l’eliminazione della soglia minima di stabilizzazione (che peraltro probabilmente sarà reintrodotto in fase di conversione in legge del Decreto in commento), sia quella prevista dalla legge per le aziende con oltre nove dipendenti (stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge 92/2012), sia quelle stabilite dai contratti per i datori di lavoro con meno di nove dipendenti.
Le ulteriori novità in materia di apprendistato prevedono che:
– il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
– nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;
– nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.
Relativamente al contributo addizionale Aspi (1,4%), l’Istituto ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 147/13 c.d. “Legge di Stabilità 2014” nel caso di stabilizzazione di un rapporto a termine, tale contributo potrà essere integralmente recuperato dall’azienda. La disciplina previgente di cui all’art. 2, comma 30, della legge 92/12, invece, limitava tale restituzione solo agli ultimi sei mesi.
In tale ambito, trovano conferma le disposizioni di cui al secondo capoverso dell’art. 2, co. 30, della legge 92/12 che consentono all’impresa di ottenere “la restituzione anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine”.
Tale contributo, conferma l’Inps, sarà restituito anche nel caso in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato.
A tal riguardo sono, altresì, confermate le indicazioni contenute nell’interpello n. 8/07 e nella circolare n. 5/13 a cui si fa esplicito rinvio, che riconoscono la validità delle assunzione in apprendistato di persone precedentemente impiegate nella stessa azienda.
Infine, per ciò che concerne le modalità di rimborso del contributo addizionale dell’1,40%, i datori di lavoro potranno continuare ad utilizzare il codice causale “L810”, avente il significato di “recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012”, nell’elemento di di di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.
Inps
Roma, 17 aprile 2014
Messaggio n. 4152
Oggetto: DL marzo 2014, n. 34. Prime indicazioni in materia contributiva.
Restituzione del contributo addizionale ASpI ex art. 2 c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contratto di apprendistato. Chiarimenti.
Sulla G.U. 20 marzo 2014, n. 66 è stato pubblicato il DL 20 marzo 2014, n. 34, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, contiene una serie di disposizioni finalizzate, tra l’altro, a semplificare alcune tipologie contrattuali, con particolare riguardo ai contratti a tempo determinato e all’apprendistato.
I contenuti del decreto, già operativi, ineriscono ad aspetti per lo più lavoristici delle citate tipologie contrattuali.
Per quanto attiene alle materie d’interesse dell’Istituto, nel rinviare al momento in cui, terminato l’iter parlamentare, il decreto sarà convertito in legge, con il presente messaggio si affrontano i risvolti immediati di natura più marcatamente contributiva.
Riguardo alle altre disposizioni contenute nel provvedimento concernenti il procedimento di attestazione della regolarità contributiva (DURC) e le agevolazioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi ex lege n. 863/84, saranno fornite indicazioni dopo l’emanazione dei relativi decreti attuativi.
1. Contratti a tempo determinato.
L’articolo 1 del DL 34/2014 interviene sulla disciplina che regola la materia e, con particolare riferimento alle cause, fa venir meno – a far tempo dal 21 marzo 2014 – le ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato. Conseguentemente, è sempre consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, purché la durata complessiva del rapporto – comprensiva di eventuali proroghe – non superi trentasei mesi. La nuova previsione, che sostanzialmente generalizza la disciplina della cosiddetta “acausalità”, viene estesa anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, va considerata la portata della norma riguardo alle previsioni di cui all’articolo 2, c. 28, della legge n. 92/2012 , nonché al regime agevolato previsto dall’articolo 4 del D.lgs 151/2001.
1.1 Contributo addizionale ASPI.
Va ricordato che, nell’introdurre un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, la legge di riforma del mercato del lavoro stabilisce dei casi di esclusione. Tra questi, l’articolo 2, c. 29, lettera a) contempla le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
In relazione al citato regime di esenzione, si precisa che, ai fini della sua operatività, i datori di lavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A.
1.2 Sgravio contributivo in favore delle assunzioni di dipendenti in sostituzione di lavoratori in congedo.
Come noto, l’articolo 4 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (“T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”), prevede – nelle aziende con meno di venti dipendenti – la concessione di uno sgravio contributivo del 50 per cento, in caso di assunzione di dipendenti a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.
Le nuove disposizioni sul contratto di lavoro a termine non incidono sull’operatività del beneficio. In conseguenza, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati continueranno a utilizzare la prassi in uso.
2. Apprendistato.
L’articolo 2 del DL 34/2014 reca correzioni alla disciplina dell’apprendistato, allo scopo di liberalizzare l’istituto contrattuale.
La più rilevante modifica riguarda l’abrogazione di tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale dei rapporti in essere.
L’eliminazione si riferisce sia alla soglia legale (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012), che a quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, per i datori di lavoro con un organico inferiore alle 9 unità.
Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre:
– il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
– nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;
– nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.
3. Art. 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Restituzione del contributo addizionale ASPI. Precisazioni.
Come noto, l’articolo 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI (1,40%), nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a temine.
A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all’originario testo della norma, a decorrere dal 2014, la restituzione può avvenire in misura integrale.
Nei casi di stabilizzazione, si ricorda che, ricorrendone i presupposti, continua a operare la contrazione stabilita dalla seconda parte del citato articolo 2, c. 30, della legge di riforma del mercato del lavoro.
Nel merito di tale incentivo, da più parti è stato richiesto se, ai fini dell’operatività della norma, la restituzione possa trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato.
Dopo gli opportuni approfondimenti, considerato l’impianto normativo di riferimento e avuto riguardo alla previsione contenuta nell’articolo 1, c. 1, del D.lgs 167/2011, sembra possibile propendere verso l’applicabilità della disposizione di cui trattasi.
In merito alla possibilità di instaurare legittimamente contratti di apprendistato con soggetti che abbiano precedentemente prestato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro, si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la risposta a interpello n. 8/2007 e con la circolare n. 5/2013.
Per quanto concerne le modalità di recupero del contributo addizionale dell’1,40%, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice causale “L810” – avente il significato di “recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012” – istituito (Cfr punto 6 della circolare 14 dicembre 2012, n. 140) nell’elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.
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