INPS – D.L. N. 66/2014 – BONUS IRPEF DI 80 EURO – REDDITI DERIVANTI DA PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – CIRCOLARE N. 67/2014
Si informa che l’Inps ha fornito con la circolare della n. 67 del 29 maggio 2014, che si riporta in calce alla presente nota, chiarimenti in merito al credito IRPEF riconosciuto dall’art. 1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (circolare del Collegio n. 88/2014), per il solo periodo di imposta 2014, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda determinata su detti redditi sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
Nello specifico, la circolare in commento fornisce precisazioni circa l’applicabilità di tale credito alle prestazioni a sostegno del reddito, alle prestazioni di accompagnamento alla pensione ed alle prestazioni pensionistiche complementari ed integrative.
Prestazioni a sostegno del reddito
In via preliminare, l’Istituto ricorda che le prestazioni a sostegno del reddito sono legate al verificarsi di eventi che possono insorgere durante il rapporto di lavoro (ad esempio, prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni, malattia e maternità), oppure alla cessazione del medesimo (quali le indennità ASpI e mini-ASpI).
Nei casi in cui le suddette prestazioni siano anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all’INPS, il sostituto d’imposta è il datore di lavoro, che dovrà quindi riconoscere l’eventuale credito IRPEF spettante.
Per le prestazioni il cui pagamento sia invece effettuato direttamente all’assicurato dall’Inps, è l’Istituto stesso che, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà riconoscere l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari.
Ciò premesso, la circolare in commento sottolinea che:
– le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina del credito di cui trattasi, in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 49 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
– anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito hanno diritto alle detrazioni previste dall’art. 13, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, che competono nell’anno in cui i redditi vengono erogati e sono assoggettate a tassazione corrente.
Sulla scorta delle indicazioni contenute nelle circolari della Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014, l’Inps sottolinea, fra l’altro, che:
– il credito deve essere calcolato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero dei giorni lavorati nell’anno (che hanno dato diritto alle detrazioni di lavoro);
– nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito (sia erogate in costanza di rapporto di lavoro che a seguito di cessazione dello stesso), per le indennità corrisposte dall’Istituto le detrazioni di lavoro spettano in relazione ai giorni indennizzati (ad esempio, per l’indennità ASpI e mini-ASpI, con riferimento ai giorni di erogazione della prestazione);
– l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto a riconoscere in via automatica il credito, determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal Casellario Centrale delle Pensioni.
La circolare in discorso fa inoltre presente che, ai fini della determinazione del credito, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in due categorie:
a) prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”. Per queste fattispecie si tiene conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31 dicembre 2014 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.
Rientrano in tale categoria (ove si accertino i requisiti previsti per il riconoscimento del credito):
– le indennità ASpI e mini-ASpI;
– l’indennità di mobilità ordinaria;
– i trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia;
– i sussidi per i lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
– i crediti di lavoro, di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (cosiddette “ultime tre mensilità”), pagati dal Fondo di garanzia istituito dall’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297;
– le indennità di maternità per congedo obbligatorio;
– il congedo obbligatorio del lavoratore padre.
b) Prestazioni per le quali il credito verrà determinato in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito, per il quale l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente, come stabilito dall’art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.
In questa categoria rientrano:
– le prestazioni legate alle integrazioni salariali per le quali non si conosce in via previsionale la durata della prestazione né l’effettiva fruizione da parte del singolo lavoratore (in quanto sono previsti provvedimenti di autorizzazione concessi all’azienda e non al singolo lavoratore). In tali ipotesi il credito sarà riconosciuto in base ai singoli pagamenti mensilmente effettuati;
– nonché, fra le altre, l’indennità di malattia, l’indennità di congedo parentale, il congedo facoltativo del padre, le indennità antitubercolari, i permessi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, le prestazioni di congedo straordinario ed i trattamenti di disoccupazione agricola.
Restano escluse dall’ambito di applicazione della normativa in esame:
– le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, quali, in particolare:
– il trattamento di fine rapporto corrisposto, nei casi di insolvenza del datore di lavoro, dal Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della Legge n. 297/1982;
– l’indennità “una tantum” riconosciuta dall’art. 2, commi 51-56, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, in presenza dei requisiti indicati dallo stessa norma;
– i pagamenti arretrati delle prestazioni a sostegno del reddito elencate nelle precedenti lettere a) e b), ove rientrino nel regime fiscale dettato dall’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
– i pagamenti anticipati, in unica soluzione, delle indennità ASpI e mini-ASpI (ai sensi dell’art. 2, comma 19, della Legge n. 92/2012), della indennità di mobilità (ai sensi dell’art. 7, comma 5, della Legge 23 luglio 1991, n. 223), del compenso/sussidio in favore dei lavoratori socialmente utili per avviare l’autoimpiego, del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to Work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalla Regione, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi;
– le indennità di maternità per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre) e le indennità di maternità e di malattia per i liberi professionisti, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, in quanto tali indennità costituiscono redditi di lavoro autonomo;
– le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali, come i trattamenti di famiglia.
Prestazioni di accompagnamento alla pensione
In proposito, la circolare in questione osserva che rientrano nell’ambito di applicazione del credito introdotto dall’art. 1 del Decreto-Legge n. 66/2014, laddove ricorrano tutte le altre condizioni stabilite per il riconoscimento del beneficio:
– la prestazione di esodo prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012, nel testo novellato dall’art. 34, comma 54, lettere b) e c), della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, a favore dei lavoratori prossimi al trattamento di pensione, in quanto soggetta al regime della tassazione ordinaria;
– gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo Ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione (restano esclusi gli assegni straordinari erogati dai Fondi bancari e dal Fondo Poste Italiane, in quanto assoggettati al regime della tassazione separata).
Prestazioni pensionistiche complementari
L’Inps pone in rilievo che fra i redditi assimilati i cui percettori sono ammessi al beneficio in oggetto sono ricomprese anche le prestazioni pensionistiche complementari ed integrative qualificate come Fondi di previdenza complementare.
Gli Enti, diversi dall’Inps, erogatori di prestazioni complementari o integrative provvederanno all’eventuale riconoscimento del credito sulla base dei redditi messi a loro disposizione da parte del Casellario Centrale delle Pensioni per l’anno corrente.
Tali elementi consentono agli Enti sostituti di imposta di effettuare sia il calcolo relativo alla capienza sul proprio trattamento, sia il calcolo relativo al superamento del reddito complessivo, limitatamente ai redditi da pensione.
Inoltre al punto 7. della circolare, l’Inps impartisce istruzioni con riferimento alle fattispecie in cui sussiste una pluralità di sostituti di imposta.
Può infatti verificarsi il caso di un assicurato che abbia diritto ad una prestazione previdenziale nel corso del 2014 ed abbia intrattenuto anche un rapporto di lavoro nello stesso anno.
In tali ipotesi:
– se il percettore di prestazioni previdenziali presenta il CUD, l’Inps terrà conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e l’importo. Dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dall’altro sostituto di imposta;
– qualora invece non venga prodotto il CUD relativo all’eventuale rapporto di lavoro intrattenuto, l’Inps determinerà la spettanza del credito e l’importo in base ai soli dati reddituali a sua disposizione.
Da ultimo, la circolare in parola evidenzia che:
– a fronte di variazioni del reddito riferite a somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, ed a fronte dei dati di cui l’Inps, in qualità di sostituto di imposta, entra in possesso, l’Istituto potrà effettuare il ricalcolo del credito spettante per recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito, anche prima del conguaglio di fine anno. Se per effetto di tali variazioni il percettore di prestazioni previdenziali matura il diritto al credito in precedenza non spettante, l’Inps, in qualità di sostituto di imposta, lo riconoscerà in via automatica in occasione del primo pagamento utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno;
– l’Inps, in qualità di sostituto di imposta, riconoscerà, in via automatica, il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dall’assicurato, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal Casellario Centrale delle Pensioni. Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto, il quale potrà recuperare il credito, eventualmente erogato, dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
– se l’assicurato è titolare, oltre che di redditi da prestazioni previdenziali, anche di altri redditi derivanti da rapporti di lavoro contestuali, redditi che isolatamente considerati danno diritto al credito ma, complessivamente, superano la soglia massima consentita, non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro ed all’Inps, che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.
Di contro, qualora l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e l’assicurato è tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito, che sarà invece riconosciuto da un solo sostituto di imposta.
Inps
Roma, 29 maggio 2014
Circolare n. 67
Oggetto: Art. 1 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”.
Redditi derivati da prestazioni previdenziali.
Premessa
Sulla G.U. n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.
1. Quadro normativo
L’articolo 1 della disposizione in oggetto, aggiungendo il comma 1 bis all’art. 13 del T.U.I.R., riconosce, per il solo periodo di imposta 2014, un credito di euro 640 complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
Tale credito, che non concorre alla formazione del reddito, dovrà essere ripartito tra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fino al 31.12.2014.
Il decreto prevede che il credito sia riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari per l’anno 2014.
2. Condizioni necessarie per la concessione del credito
a. Requisiti soggettivi
La norma è volta a concedere un credito a coloro che percepiscono:
– Redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett. b);
– Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie:
– compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
– indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
– somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
– redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
– remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
– prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
– compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
b. Limiti di reddito
Il contribuente, il cui requisito reddituale rientra nelle tipologie sopra esposte, per avere diritto al credito, deve essere titolare, per l’anno d’imposta 2014, di un reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non superiore a 26.000 euro.
Se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 1 del decreto legge n. 66/2014, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
c. Regola per la concessione del credito
Per aver diritto al credito i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R.
Non rileva la circostanza che l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente previste dall’art. 13 comma 1 del T.U.I.R., come per es. le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 T.U.I.R.).
d. Soggetti esclusi
Per espressa previsione del decreto sono esclusi i titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett.a) del T.U.I.R. ed i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 a) della presente circolare.
Inoltre sono esclusi i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o d’impresa.
Sono, infine, esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.
3. Adempimenti del sostituto d’imposta
La circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate del 28.4.2014, al punto 3 precisa che “i sostituti di imposta, devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro diposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entri in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014”.
La successiva circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 14/05/2014 chiarisce, al paragrafo 2, le modalità di calcolo che il sostituto deve adottare per la concessione del credito, anche in relazione a particolari situazioni temporali del rapporto di lavoro.
Tale circolare inoltre precisa che, una volta determinato il credito spettante “non è consentito… dividere l’importo del credito di 640 euro su base annua per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (euro 213, 33)”.
4. Prestazioni a sostegno del reddito
Le prestazioni di sostegno al reddito, come è noto, sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso.
Eventi del primo tipo possono dar diritto, per esempio, a prestazioni di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità. Rientrano, senz’altro nella seconda casistica le prestazioni di mobilità, disoccupazione ASpI e MiniASpI legate alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro e quindi alla perdita del posto di lavoro.
Si precisa che le prestazioni di malattia e maternità possono, ai sensi della normativa vigente, essere erogate direttamente dall’Istituto, sia in costanza del rapporto di lavoro, sia nel caso di cessazione dello stesso.
In merito alle modalità di pagamento di tali prestazioni, in molti casi le stesse sono anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all’Istituto. In tale ipotesi il sostituto di imposta è il datore di lavoro che dovrà riconoscere l’eventuale credito spettante.
Per le prestazioni il cui pagamento e’, invece, effettuato direttamente all’assicurato sarà l’Istituto che, in qualità di sostituto di imposta ed in applicazione della normativa in oggetto, riconoscerà l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari.
Quindi, solo tali prestazioni, per le quali l’Istituto effettua il pagamento diretto all’assicurato e svolge le funzioni di sostituto di imposta (es. indennità di disoccupazione), saranno prese a base per il calcolo del reddito complessivo per l’eventuale riconoscimento del credito in argomento.
Le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli artt. 49 e 6 del T.U.I.R. cosi’ come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 326/1997.
Anche la circolare n. 9/E sopracitata ed allegata alla presente circolare, ha evidenziato che le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi da lavoro dipendente, che, in virtù del comma 2 dell’art. 6 del T.U.I.R., sono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Peraltro anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito hanno diritto alle detrazioni di cui al comma 1 dell’art. 13 del T.U.I.R., le quali competono nell’anno in cui i redditi vengono erogati e sono assoggettate a tassazione corrente.
Per la determinazione del credito il decreto legge prevede che lo stesso sia rapportato “al periodo di lavoro nell’anno” (art. 1 comma 2 del decreto legge n. 66/2014) e che le disposizioni si applicano per il solo periodo di imposta 2014 (comma 3). La circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che il credito va calcolato “in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro considerando il numero di giorni lavorati nell’anno”.
Nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito, sia quelle erogate in costanza di rapporto di lavoro che quelle erogate a seguito di cessazione dello stesso, la precitata circolare n. 9/E precisa che per le indennità erogate dall’Istituto le detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati, ad esempio, per l’ indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di erogazione della prestazione.
In ossequio alla normativa vigente l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, e’ tenuto a riconoscere in via automatica il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni.
Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS, sostituto di imposta, il quale potra’ recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
4.1 Tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e modalità di calcolo del credito
Come già evidenziato le prestazioni a sostegno del reddito sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Tale peculiarità ha effetti sul calcolo del reddito previsionale.
Ai fini della determinazione del credito, pertanto, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in due categorie:
a) le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale” .
Per tali fattispecie si terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2014 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.
Rientrano in tale categoria, ove si accertino i requisiti previsti per il riconoscimento del credito indicati al paragrafo 2 della presente circolare :
– indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI di cui all’art. 2 della legge n. 92/2012;
– indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991;
– trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge 223/1991,di cui all’ art. 3 comma 3 del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994;
– sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
– crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia;
– indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001;
– congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
b) le prestazioni per le quali il credito verrà determinato in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo per il quale l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente come previsto dall’art. 13 del T.U.I.R.
Rientrano in tale categoria le prestazioni legate alle integrazioni salariali per le quali non si conosce in via previsionale la durata della prestazione ne’ l’effettiva fruizione da parte del singolo lavoratore. Infatti per tali prestazioni sono previsti provvedimenti di autorizzazione concessi all’Azienda e non al singolo lavoratore. Preventivamente, non sarà possibile determinare, per il singolo lavoratore, i periodi di sospensione dell’attività lavorativa e quindi il relativo reddito previsionale. In tali ipotesi il riconoscimento del credito sarà effettuato in base ai singoli pagamenti mensilmente effettuati.
Rientrano in tale modalità di calcolo tutte le tipologie di integrazione salariale (CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga), naturalmente solo quelle a pagamento diretto.
Sono ricomprese in questa categoria, tra le altre, l’indennità di malattia, l’ indennità di congedo parentale, il congedo facoltativo del padre, le indennità antitubercolari TBC, i permessi ex lege 104/1992, le prestazioni di congedo straordinario ed i trattamenti di disoccupazione agricola.
4.2 Prestazioni a sostegno del reddito escluse
Restano escluse dall’ambito di applicazione della normativa alcune tipologie di prestazioni a sostegno del reddito di seguito indicate.
a) Le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all’art. 17 del T.U.I.R.:
– TFR Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982;
– TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
– Una Tantum co.co.pro di cui all’art. 2 commi 51 e ss. della legge n. 92/2012;
– Pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 4.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’art. 17 del T.U.I.R.
a.1) Pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione
Vi sono alcune ipotesi in cui in base alla normativa vigente e’ previsto il pagamento anticipato dell’indennità al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato.
Rientrano in tali ipotesi:
a.1.1) l’anticipazione dell’ indennità ASpI e Mini ASpI (art. 2, comma 19 della legge n. 92/2012);
a.1.2) l’anticipazione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 5 della legge n. 223/1991);
a.1.3) l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego (D.I. 28 maggio 1998);
a.1.4)l’ anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi.
Anche tale tipologia di indennità non rientra nel campo di applicazione della normativa del credito di cui all’art. 1 del decreto legge n. 66/2014, in quanto e’ previsto il regime fiscale della tassazione separata.
Per quanto concerne, in particolare l’anticipazione di cui al punto a.1.1) sopra elencato, si segnala che l’art. 2, comma 19, della legge n. 92/2012 prevede – in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – che il lavoratore avente diritto alla corresponsione delle indennità di disoccupazione in ambito ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa.Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Tale anticipazione, come tutte le altre forme di indennità anticipata previste nelle lettere sopra elencate a.1.1) – a.1.4), non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità.
Proprio tale orientamento e’ stato sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, seppur con riferimento all’anticipazione della indennità di mobilità ma analogamente esteso a tutte le altre tipologie di anticipazione, laddove e’ stato deciso che “l’erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell’indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un’attività di artigiano, ovvero di commerciante o ancora attività imprenditoriale (ex pluribus Corte di Cassazione n.9007 del 2002)”.
Sempre con riferimento all’anticipazione dell’indennità ASpI e MiniASpI, si segnala che la peculiare natura dell’erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata è, altresi’, rafforzata dal particolare regime finanziario e contributivo previsto. Ai sensi dell’art. 2, comma 19, della legge n. 92/2012, infatti, il beneficio dell’anticipazione di cui trattasi attinge ad apposite risorse finanziare nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; inoltre per il periodo di trattamento anticipato non spettano né le prestazioni accessorie come gli Assegni al Nucleo Familiare, né la contribuzione figurativa.
b) Sono ancora da escludere dall’ambito di applicazione della normativa del credito in argomento, in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo e non sono redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 comma 1 e comma 2 lett.b) e 50 comma 1 del T.U.I.R.:
– Indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
– Indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.
Nelle suddette ipotesi tali indennità seguono le caratteristiche del reddito principale ai fini fiscali.
c) Vi sono, infine, prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali che, in quanto tali, non sono soggette alla normativa del credito di cui al decreto legge n. 66/2014.
Tali :
– i trattamenti di famiglia, in quanto redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’ art.12 del T.U.I.R;
– l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni (art. 19 del d.p.c.m. n. 452/2000);
– l’assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS (art. 2 comma 6 d.p.c.m. n. 452/2000).
5. Prestazioni di accompagnamento alla pensione
5.1 Assegni straordinari di sostegno al reddito
Gli assegni straordinari sono misure di sostegno del reddito di accompagnamento alla pensione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi occupazionale. Sono erogati dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, come modificato dall’art. 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.
La corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, a soggetti individuati sulla base di requisiti di anzianità, rappresenta una misura atta a sostenere il lavoratore al fine di risarcirlo, almeno parzialmente, della perdita delle retribuzioni subite per effetto della cessazione in via anticipata del rapporto di lavoro.
Le somme in argomento, pertanto, sono inquadrate sotto il profilo fiscale tra le somme che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente che, in base al principio contenuto nell’articolo 6, comma 2, del T.U.I.R. sono assoggettate al medesimo trattamento tributario applicabile ai redditi sostituiti, ovvero a tassazione ordinaria.
In particolare, si tratta degli assegni straordinari erogati in forma rateale dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo Ferrovie dello Stato, dal Fondo imprese di assicurazione, come da pareri resi dall’Agenzia delle entrate (v. da ultimo nota Agenzia delle entrate n. 954-163765/2011). Rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione del credito di cui all’art. 1 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, laddove ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio.
Restano esclusi gli assegni straordinari erogati dai Fondi bancari e dal Fondo Poste italiane in quanto assoggettati al regime della tassazione separata.
5.2 Prestazione di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 per i lavoratori prossimi a pensione
Anche a tale prestazione di esodo, che ha lo scopo di attuare nei casi di eccedenza di personale interventi in favore dei dipendenti più prossimi alla pensione, si applica il regime della tassazione ordinaria con riconoscimento delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente (v. paragrafo 12 della circolare n. 119/2013). Pertanto, trova applicazione il credito in argomento, laddove ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio.
6. Prestazioni pensionistiche
Fra i redditi assimilati i cui percettori sono ammessi al beneficio in argomento sono ricomprese le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n.124 e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare a seguito della sentenza della Cassazione, sezione tributaria n. 13095/2006 recepita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 del 26 giugno 2006.
Tali ultime prestazioni a carattere integrativo sono corrisposte dall’INPS in favore degli ex dipendenti. L’Istituto provvederà, pertanto, a corrispondere il beneficio al verificarsi delle condizioni richieste, ai titolari delle pensioni integrative di categoria 094-PI.
Gli Enti, diversi dall’Inps, erogatori di prestazioni complementari o integrative provvederanno all’eventuale riconoscimento del credito sulla base dei redditi messi a loro disposizione da parte del Casellario Centrale Pensioni per l’anno corrente.
Tali elementi consentono agli Enti sostituti di imposta di effettuare sia il calcolo relativo alla capienza sul proprio trattamento, sia il calcolo relativo al superamento del reddito complessivo, limitatamente ai redditi da pensione.
7. Pluralità di sostituti di imposta
Può verificarsi il caso di un assicurato che abbia diritto ad una prestazione previdenziale nel corso del 2014 ed abbia intrattenuto anche un rapporto di lavoro nell’anno 2014.
In tali ipotesi, in virtù di quanto sancito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.9/E, se il percettore di prestazioni previdenziali presenta il CUD, all’uopo rilasciatogli dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 322/1998, l’Istituto terrà conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e l’importo. Dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dall’altro sostituto di imposta.
Nel caso in cui non venga prodotto il CUD relativo all’eventuale rapporto di lavoro intrattenuto, l’INPS determinerà la spettanza del credito e l’importo in base ai soli dati reddituali a propria disposizione.
Il soggetto sostituito è tenuto a comunicare al nuovo sostituto di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito per il superamento della soglia di reddito (sommando i redditi derivanti dal rapporto di lavoro e dalla prestazione previdenziale percepita).
Inoltre, come previsto dalla circolare dell’Agenzia succitata, nel caso in cui il soggetto sia titolare contestualmente di redditi derivanti da rapporti di lavoro e prestazioni previdenziali – queste ultime limitatamente a quelle che danno diritto al credito (di cui ai paragrafi 4.1, 5 e 6 della presente circolare) – che, isolatamente considerati danno diritto al credito, ma complessivamente superano la soglia massima consentita, non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, il soggetto sostituito e’ tenuto a dare comunicazione della circostanza ai sostituti di imposta che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.
Laddove, invece, l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito ed il soggetto sostituito e’ tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito che sarà, invece, riconosciuto da un solo sostituto di imposta.
8. Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito
Così come previsto dalla circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di variazioni del reddito riferite a somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, ed a fronte dei dati di cui l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, entra in possesso, potrà effettuare il ricalcolo del credito spettante per recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito anche prima del conguaglio di fine anno.
Se per effetto di tali variazioni il percettore di prestazioni previdenziali matura il diritto al credito in precedenza non spettante, l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, lo riconoscerà in via automatica in occasione del primo pagamento utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno.
9. Comunicazioni del soggetto
9.1) L’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, in ossequio alla normativa vigente, riconoscerà, in via automatica, il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dall’assicurato , quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni.
Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto, il quale potrà recuperare il credito, eventualmente erogato, dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
9.2) Se l’assicurato e’ titolare oltre che di redditi da prestazioni previdenziali anche di altri redditi derivanti da rapporti di lavoro contestuali, redditi che isolatamente considerati danno diritto al credito ma complessivamente superano la soglia massima consentita, non sussistendo il presupposto per il riconoscimento del credito, lo stesso, come previsto dalla circolare n.9/E sopracitata, e’ tenuto a dare comunicazione della circostanza al datore di lavoro e all’Inps, che, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito. Laddove, invece, l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e l’assicurato e’ tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere il credito che sarà, invece, riconosciuto da un solo sostituto di imposta.
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