INPS – ASSENZA PER MALATTIA E RIENTRO ANTICIPATO IN SERVIZIO – MESSAGGIO N. 6973/2014
Si informa che con messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, che si riproduce in calce alla presente, l’Inps ha comunicato che per poter essere riammesso anticipatamente in servizio, il lavoratore in malattia è obbligato a produrre un nuovo certificato medico, rispetto a quello contenente la prognosi originaria, che ne attesti la guarigione.
Tale chiarimento, informa l’Inps, trae origine dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
In particolare, dall’art. 2087 del codice civile che obbliga il datore di lavoro, sia pubblico che privato, ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore e dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, che obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
In virtù di quanto sopra, pertanto, si conferma che la riammissione anticipata in servizio di un lavoratore assente per malattia potrà avvenire esclusivamente:” in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi”.
Inps
Roma, 12 settembre 2014
Messaggio n. 6973
Assenze per malattia e rientro anticipato in servizio.
Con riferimento ai numerosi quesiti formulati in materia di assenza per malattia e alla casistica del rientro anticipato nel luogo di lavoro, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, prevede che l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il settore privato.
In applicazione di detta norma, i medici effettuano le operazioni di predisposizione dei certificati entro le successive 24 ore e li inviano al datore di lavoro tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La vigente normativa prevede, inoltre, che gli stessi medici possono inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (per es. in caso di evidenti errori o refusi ivi contenuti) o li rettificano. Quest’ultima eventualità nel caso in cui abbiano modo di riscontrare nel paziente un decorso più favorevole della malattia tale da indurre una riduzione della prognosi.
Tanto premesso, l’art. 2087 del codice civile, come noto, obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; parimenti il Regolamento di disciplina dell’Istituto, adottato con determinazione commissariale n. 228/09, all’art. 1 annovera tra gli obblighi del dipendente quello di osservare le norme del contratto collettivo di comparto, anche in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.
Come è altrettanto noto, il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti anche l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico. Pertanto, non potendo conoscere né la diagnosi né l’effettivo contenuto incapacitante della malattia, lo stesso datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente – che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto – abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita. Ne deriverebbe, diversamente, l’impossibilità di fatto per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto, per le ragioni suesposte, si chiarisce che ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
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