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18.04.2014 - lavoro

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2013/2014 – ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE – 16 MAGGIO 2014

Si fa seguito alle precedenti informativa (cfr. circolari mail n. 71 e 73/2014), per segnalare che, con due note datate 7 aprile 2014, l’Inail ha comunicato l’avvio dei Servizi Online per l’autoliquidazione 2013-2014 e i coefficienti per il calcolo degli interessi di cui alla Legge n. 449/97 e 144/99.

Le informative fanno seguito alla Determina Inail n. 67/2014 – il relativo Decreto ministeriale è in corso di emanazione – con la quale l’Istituto ha determinato nel 14,17% la misura della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) da applicarsi sulla sola rata 2014.

Inoltre, come anticipato dall’Istituto, risulta che siano in corso di invio alle imprese le nuove “Basi di calcolo premi” – che sostituiscono quelle già ricevute -, nelle quali è specificato se la riduzione spetta e in che misura, ai fini della determinazione del premio dovuto a titolo di rata 2014. In ogni caso le medesime nuove “Basi di calcolo premi” sono reperibili sul sito internet dell’Inail accedendo con le proprie credenziali.

Come già riferito nelle precedenti informative inviate, proprio la determinazione di tale riduzione, e dei connessi adempimenti, ha determinato il rinvio al 16 maggio 2014 sia del termine dell’autoliquidazione 2013/2014 sia del termine di pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l’autoliquidazione.

A seguito dell’emanazione dei provvedimenti sopra richiamati si è completato il quadro necessario perché le imprese possano procedere alle operazioni connesse all’Autoliquidazione 2013/2014.
Pertanto le imprese entro il 16 maggio 2014 dovranno:
– calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (anticipo rata premio 2014) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione del premio 2013);
– conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
– pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24”;
– presentare la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente in via telematica, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.

Dichiarazione Retribuzioni Anno 2013

1) Presentazione della dichiarazione anno 2013
La presentazione della dichiarazione entro il 16 maggio 2014, avviene esclusivamente in via telematica.
A tal proposito si rammenta che, a partire dall’anno 2012, il modulo cartaceo (mod. 1031) deve essere utilizzato esclusivamente per effettuare la denuncia delle retribuzioni in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, da presentare entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata.
Per la trasmissione in via telematica, le imprese interessate potranno accedere a tale funzione dal sito internet dell’Inail all’indirizzo www.inail.it accedendo all’area “Servizi On Line” da dove le imprese in possesso delle relative credenziali  hanno a disposizione i seguenti servizi:
– Alpi online;
– Invio Telematico Dichiarazione Salari;
– Riduzione Presunto;
– Visualizza Basi di Calcolo;
– Richiesta Basi di Calcolo.

L’invio della dichiarazione anno 2013 può essere fatto utilizzando il servizio “Invio dichiarazione salari” oppure tramite il servizio ALPI online che permette la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni calcolando il premio dovuto.

2) Modalità di redazione della dichiarazione
La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell’anno 2013, come detto, dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.
Tale modalità non presenta novità di particolare rilievo rispetto ai modelli cartaceo (mod. 1031) degli anni scorsi. Si ricorda che nel riquadro “RETRIBUZIONI COMPLESSIVE” non devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti per i quali il datore di lavoro fruisce dell’esenzione totale del premio e quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane. Vanno invece indicate, tra le altre, le retribuzioni erogate ai dipendenti con esenzioni inferiori al 100%, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni dei soci, associati in partecipazione di aziende non artigiane.
In occasione dell’autoliquidazione 2013/2014, a seguito degli incentivi introdotti dalla legge 92/2012 per specifiche categorie di lavoratori, sono stati aggiornati i codici identificativi delle riduzioni da indicare nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (mod. 1031).
Le riduzioni previste dalla legge 92/2012, tutte al 50%, sono state suddivise in relazione alla durata del contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla tipologia (assunzione, trasformazione, proroga) nonché alle categorie di lavoratori e lavoratrici (over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, ecc.), in modo da poter disporre di tutti i dati necessari per una puntuale rendicontazione.
In coerenza con questa impostazione sono stati revisionati anche i codici riguardanti le agevolazioni preesistenti relativi ai contratti di inserimento e agli incentivi previsti dalla legge 407/90, art. 8, comma 9 (disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS assunti con contratto a tempo indeterminato), prima individuati sostanzialmente con riferimento alla percentuale di riduzione.
Si rinvia alla “Guida all’Autoliquidazione 2014” predisposta dall’Inail per l’elencazione dei nuovi codici.

3) Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente
Per effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in parola l’imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l’anno 2013 è fissato nell’importo annuo di euro 28.813,20 sino al 30 giugno 2013 e nell’importo annuo di euro 29.682,90 dal 1° luglio 2013.
Si rammenta che per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.

4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza
Nel caso in cui non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori più sotto indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell’anno 2013 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all’art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, agli associati in partecipazione che prestano opera manuale o di sovrintendenza al lavoro manuale subordinato altrui, per l’anno 2013 è così fissata:

 

Retribuzione convenzionale

1° gennaio – 30 giugno 2013

1° luglio – 31 dicembre 2013

giornaliera

euro 51,72

euro 53,28

mensile

euro 1.292,90

euro 1.331,93

annuale

euro 15.514,80

euro 15.983,10

 

5) Parasubordinati
Per i rapporti parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l’obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore. Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori.
Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n. 38/2000, frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di parasubordinazione. I valori in parola sono così determinati:

 

  1° gennaio – 30 giugno 2013 1° luglio – 31 dicembre 2013
minimale annuo euro 15.514,80 euro 15.983,10
mensile euro 1.292,90 euro 1.331,93
massimale annuo euro 28.813,20 euro 29.682,90
mensile euro 2.401,10 euro 2.473,58

 

6) Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale
La determinazione dell’imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale – qualora stipulato, nell’ambito del settore edile, nel rispetto delle norme contrattuali (cfr. Not. n.1/2011) – comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l’applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:

a) Calcolo della retribuzione tabellare
Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).

b) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la retribuzione tabellare oraria, si procede al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti part-time per l’anno 2013, in euro 7,06 al fine di individuare quello di maggior importo.

c) Retribuzione da denunciare
Determinato l’importo orario cui si dovrà fare riferimento, lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto part-time (e dunque per le ore lavorate nonché per le ore retribuite in forza di legge o contratto, come, ad esempio per assenze per malattia, infortunio, permessi retribuiti, ferie, festività….; non vanno computate invece le ore non retribuite come ad esempio, per assenza per permesso non retribuito, aspettativa, Cig…) ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

7) Riduzione contributiva dell’11,50% – Adempimenti delle imprese
L’Inail ha confermato che anche per l’anno 2013 trova applicazione la riduzione dell’11,50% del premio assicurativo a favore delle imprese del settore edile in possesso di determinati requisiti, introdotta dall’art. 29 della Legge n. 341/1995. Dunque la riduzione in parola riguarderà soltanto il premio infortuni e silicosi relativo all’anno 2013 (regolazione 2013) e non trova applicazione sui premi relativi alla rata 2014.
Si rammenta che tale riduzione compete solo per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e ne possono fruire solo i datori di lavoro che:
– non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza;
– sono in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc;
– applicano la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;
– non abbiano riportato provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazione in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all`allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. Not. n. 2/2008).

Sul modello di dichiarazione delle retribuzioni, l’ammontare delle retribuzioni che possono beneficiare della riduzione dell’11,50% deve essere riportato nella apposita sezione “Retribuzioni soggette a sconto” (campo 17) indicando il codice “1″ nella casella corrispondente (campo 18) che contraddistingue il tipo di sconto per il settore edile.

Ciò premesso l’Inail, con nota del 3 febbraio 2014, ha confermato che i datori di lavoro dovranno presentare un apposito modello predisposto dall’Istituto con il quale l’impresa autocertifica l’assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della legge 248/2006. L’autocertificazione va inviata in posta elettronica alla Sede Inail competente, entro il 16 maggio 2014 (Inail sede di Brescia: brescia@postacert.inail.it; sede di Breno: breno@postacert.inail.it; sede di Palazzolo sull’Oglio: palazzolo@postacert.inail.it). Tale modello è disponibile sul sito dell’Inail seguendo il percorso: Assicurazione – Modulistica – Download modelli – Autoliquidazione. Inoltre è pubblicato anche sul sito internet del Collegio in calce alla presente nota informativa.

Inoltre, si rammenta che la Legge n. 296/2006 subordina il godimento di benefici contributivi, tra cui la riduzione dell’11,50%, al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24.10.2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito.

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, la autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.

In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

– è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l’impresa non deve inviare nulla alla DTL ma deve trasmettere all’Inail la sopra richiamata dichiarazione;

– non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: oltre ad inviare all’Inail il modello di dichiarazione, l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 entro il 16 maggio 2014;

– è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: oltre ad inviare all’Inail il modello di dichiarazione, l’impresa, deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24.10.2007 entro il 16 maggio 2014.

8) Riduzione per imprese artigiane

L’art. 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2008, ha previsto in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

– Regolazione 2013

La riduzione si applica alla regolazione 2013 nella misura del 7,08%.

Sono ammesse alla riduzione le imprese:

– in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore;

– che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2011-2012;

– che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2012, inviata entro il 18 marzo 2013.

Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall’Inail, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2013 Agevolazioni” con il codice 127.

– Regolazione 2014

L’applicazione della riduzione alla, prossima, regolazione 2014, per la prossima autoliquidazione 2014/2015, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2013 da presentare entro il 16 maggio 2014.

9) Riduzione Legge n. 147/2013

Come detto, in applicazione a quanto previsto dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), l’Inail ha determinato nel 14,17% la misura della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da applicarsi sulla sola rata 2014.

La riduzione, ove applicabile, opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni cui l’impresa già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.

Nel nuovo modulo “Basi di calcolo premi”(che l’Istituto sta provvedendo ad inviare alle imprese – e che sostituisce quello già ricevuto a dicembre 2013 – e che, in ogni caso, è reperibile sul sito internet dell’Inail nell’area “Servizi On Line” accedendo con le proprie credenziali) è stato inserito un nuovo campo denominato “Riduzione Legge 147/2013”. Se sussistono i requisiti per l’applicazione della riduzione alla rata 2014 il campo è valorizzato con l’indicazione della misura percentuale (14,17%). Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato, e dunque l’impresa non può applicare la riduzione.

I requisiti per accedere a tale riduzione sono contenuti nella Determinazione n. 67/2014 e possono essere così sintetizzati:

– per la polizza dipendenti, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se il tasso applicabile è uguale o inferiore al tasso medio di tariffa. Se l’attività/lavorazione è iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta applicata l’oscillazione 20 MAT. La riduzione non spetta se il tasso applicabile è maggiore del tasso medio di tariffa oppure la lavorazione è iniziata da meno di un biennio e non risulta applicata l’oscillazione 20 MAT;

– per la polizza artigiani, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se l’indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all’indice di gravità medio (IGM) per la classe di rischio cui appartiene la lavorazione. In caso di attività/lavorazione iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il modulo OT20. La riduzione non spetta se per la classe di rischio l’indice di gravità aziendale (IGA) è maggiore dell’indice di gravità medio (IGM) oppure la lavorazione della classe di rischio è iniziata da meno di un biennio e non risulta presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio con il modulo OT20.

Autoliquidazione Premi 2013 – 2014

Entro la sopra richiamata data del 16 maggio 2014 le imprese dovranno provvedere all’operazione di auto conguaglio dei premi relativamente al saldo per l’anno 2013 ed all’anticipo per l’anno 2014. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.
Si ricorda che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell’anticipo 2014 sono quelle effettivamente denunciate per l’anno 2013 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati, in via telematica, entro il 16 maggio 2014 alla competente sede Inail avvalendosi della apposita modulistica disponibile sul sito dell’Inail nella sezione Autoliquidazione (ad esempio riduzione delle retribuzioni 2014 per effetto di dimissioni, licenziamenti, trasferimento di ramo di azienda ecc.).

a) Pagamento rateale sia del premio di saldo 2013 che di acconto 2014. Modalità per la richiesta di rateazione

Il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione.

In considerazione del differimento al 16 maggio 2014, quest’anno il pagamento delle prime due rate deve essere effettuato entro il 16 maggio 2014 versando il 50% dell’importo del premio. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il giorno 20 agosto e 17 novembre 2014. Le somme relative alle scadenze successive a quella del 16 maggio 2014 dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente comunicato dall’Inail con nota del 7 aprile 2014.

I coefficienti che devono essere applicati alle rate successive alla prima per il calcolo degli interessi sono i seguenti:

– 3^ rata, scadenza 20 agosto 2014:           0,00524274;

– 4^ rata, scadenza 17 novembre 2014:      0,01048548.

A decorrere dall’autoliquidazione 2007/2008 l’Istituto ha previsto nuove modalità per avvalersi della facoltà di rateizzare il premio stabilendo che la manifestazione di volontà di avvalersi della rateazione espressa una prima volta è valida anche per gli anni successivi.

Sempre a decorrere dall’autoliquidazione 2009/2010 l’Inail ha introdotto la possibilità di revocare direttamente sul modello di dichiarazione delle retribuzioni la precedente scelta di rateizzare il pagamento, barrando la casella NO (campo 91), eliminando così l’obbligo di inviare all’Inail una ulteriore e specifica comunicazione di revoca della precedente scelta circa la modalità di pagamento. Pertanto l’impresa che:

– intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già espresso, in occasione di una precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerata dall’obbligo di barrare l’apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;

– in una precedente autoliquidazione non ha scelto il pagamento rateale ma intenda avvalersi della rateazione in occasione della autoliquidazione 2013/2014, deve barrare l’apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni. Tale scelta di pagamento rateale, per quanto detto, varrà, salvo successiva revoca negli anni futuri, anche per le successive autoliquidazioni;

– intenda modificare la modalità di pagamento rateale espressa in una precedente autoliquidazione, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà di revocare la scelta precedentemente effettuata barrando la casella NO nel modello della dichiarazione delle retribuzioni.

Per quanto riguarda le modalità operative l’Istituto ha precisato che il codice di “agevolazione” 70, che individua la facoltà di pagare in quattro rate, verrà ogni anno automaticamente “ribaltato” sull’autoliquidazione dell’anno in corso.

b) Modalità di compilazione del mod. F24

Il versamento dove essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail:

– nel campo codice Sede: 13200 per la sede Inail di Brescia; 13240 per la sede Inail di Palazzolo, 13232 per la sede Inail di Breno;

– nei campi posizione assicurativa e codice controllo: il codice ditta ed il relativo codice controllo. (Tali dati possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni);

– nel campo numero di riferimento: il numero 902014; – nel campo causale: la lettera P;

– nel campo importi a debito versati: dovrà essere indicato l’importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva 203 e rata anticipo 2014.

Di seguito si riporta il collegamento al sito internet www.ancebrescia.it nel quale è disponibile il modello di autocertificazione da inviare all’INAIL per beneficiare dello sconto edili dell’11,50%:

Modello di autocertificazione sconto edili


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