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21.03.2014 - lavori pubblici

IL RISARCIMENTO DEL DANNO RICONOSCIUTO PER UNA MANCATA AGGIUDICAZIONE DEVE COMPRENDERE ANCHE LA RIVALUTAZIONE MONETARIA E GLI INTERESSI LEGALI

(Consiglio di Stato sez. V 11/2/2014 n. 636)

Dalla lettura della sentenza n. 5278/2012 (..) (con la quale questa Sezione Quinta, quale giudice dell’ottemperanza ha quantificato le somme a vario titolo dovute dalla Regione soccombente e ha disposto in ordine alle ulteriori somme dovute per rivalutazione monetaria e interessi legali) risulta la seguente statuizione: “in conclusione, il ricorso deve essere accolto, liquidando in € 1.325.665, ai quali devono essere aggiunti € 270.875, la somma che la Regione autonoma della Sardegna deve essere condannata a pagare alla ricorrente in ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza; sulla predetta somma dovranno essere calcolati la ulteriori rivalutazione monetaria, fino alla data della presente sentenza, con la quale il risarcimento è stato liquidato per la prima volta, e gli interessi al tasso legale, fino al soddisfo (in termini C. di S., IV, 29 agosto 2011, n. 4833)”. Nella corresponsione della somma dovuta a titolo di risarcimento per mancata aggiudicazione, afferma il Consiglio di Stato “le ulteriori somme dovute sia a titolo di rivalutazione monetaria che a titolo di interessi legali devono essere computate sull’intera somma liquidata, comprensiva di euro 1.325.665 a titolo di mancato profitto, cui deve aggiungersi la somma di euro 270.875 per spese di partecipazione alla gara; (..) quanto alla corresponsione degli interessi a tasso legale, che tali interessi devono essere liquidati fino al soddisfo che, nel caso di specie, stante il richiamo contenuto in parentesi alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4833 del 29 agosto 2011, va calcolato con decorrenza dalla data di proposizione del giudizio di 1° grado come espressamente stabilito nella pronuncia richiamata”.


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