CREDITO D’IMPOSTA (CD. “ARTBONUS”) PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO
(DL 83/2014)
Credito d’imposta per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche, effettuate nelle strutture turistico-ricettive.
Ulteriore credito d’imposta (cd. “ArtBonus”) per le erogazioni liberali, effettuate da cittadini ed imprese, volte al recupero di beni culturali pubblici, alla realizzazione di nuove strutture, al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura.
Queste le principali misure fiscali, di interesse per il settore, contenute nel Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», pubblicato sulla G.U. n. 125 del 31 maggio 2014.
Credito d’imposta per la ristrutturazione di strutture turistico-ricettive (art. 10)
Per i periodi d’imposta 2014-2016, a favore degli esercizi turistico-ricettivi, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro nel triennio, per gli interventi di ristrutturazione edilizia[1] ed eliminazione delle barriere architettoniche[2], eseguite sulle medesime strutture turistico-alberghiere.
Non sono agevolati, invece, le spese per gli interventi qualificabili urbanisticamente come manutenzione, restauro e risanamento conservativo.
Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo DL 83/2014, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato “de minimis” (n.1407/2013) e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[3].
Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, l’art. 10, del DL 83/2014 prevede che il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Tuttavia, solo per le spese relative agli interventi sostenuti nel 2014, viene previsto che la prima quota del credito potrà essere compensata a partire dal 1° gennaio 2015.
Viene, altresì, previsto che il credito d’imposta:
– non rileva ai fini del rapporto relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[4];
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997).
Per l’effettiva applicazione del credito d’imposta, il comma 4, dell’art. 10 del DL 83/2014 prevede che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, deve essere emanato il Decreto attuativo[5], contenente:
– i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio;
– l’indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell’ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall’art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001[6];
– le modalità operative e le procedure da seguire per poter fruire del credito d’imposta, sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande.
Come è evidente, il Governo ha usato la “leva fiscale” per favorire gli investimenti nel settore alberghiero, ciò sicuramente produrrà effetti positivi anche per il settore delle costruzioni, sulla falsa riga delle agevolazioni fiscali già vigenti che favoriscono la ristrutturazione residenziale (cd. “50%) e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. 65%).
Credito d’imposta per le erogazioni liberali per il recupero dei beni culturali (art. 1)
A favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali volte ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali, per il triennio 2014-2016, è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del:
– 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2014 e 2015;
– 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016.
Tale beneficio è attribuito nel limite massimo del:
– 15% del reddito imponibile, per le erogazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali;
– 5 per mille dei ricavi, qualora la donazione sia fatta da soggetti titolari di reddito d’impresa.
Anche in questo caso, il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa, tale beneficio:
– può essere utilizzato solo in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997);
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
Sotto il profilo degli adempimenti, viene previsto che i soggetti beneficiari del credito d’imposta devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da presentare preventivamente alla fruizione del beneficio), relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono, al Ministero per i beni e le attività culturali.
Note:
[1] Ai sensi dell’art. 3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001 – cd. “Testo unico dell’edilizia”.
[2] In conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
[3] L’art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.
[4] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[5] Tale Decreto deve essere emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano.
[6] Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001, rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia: “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”.
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