COMPENSAZIONE FRA CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) E DEBITI FISCALI – GUIDA OPERATIVA DELL’ANCE
Dalla messa a regime della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali derivanti dalla chiusura anticipata delle liti, all’estensione, al 30 settembre 2013, del termine di notifica delle cartelle di pagamento per la compensazione fra i medesimi crediti certificati e i debiti fiscali iscritti a ruolo, passando per l’ampliamento della platea delle P.A. nei confronti delle quali maturano i crediti compensabili mediante tali meccanismi.
Queste le novità in materia di utilizzo in compensazione dei crediti commerciali verso la P.A. contenute negli artt.28-quater e 28-quinquies, del D.P.R. 602/1973, così come modificati dal D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 (cd. “Decreto Spending review”).
In particolare, vengono previsti:
■ l’estensione al 30 settembre 2013 del termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali iscritti a ruolo[1].
Il “Decreto Spending review” interviene, infatti, sull’art.9, co.02, del D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni nella legge 64/2013, in materia di utilizzabilità dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., mediante il meccanismo della compensazione dei debiti fiscali.
In tal caso, la compensazione viene effettuata mediante presentazione ad Equitalia della certificazione del credito verso la P.A., che provvederà ad estinguere il debito fiscale;
■ la messa a regime del meccanismo di compensazione fra i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. e i debiti fiscali derivanti dalla chiusura anticipata delle liti[2].
Come noto, le modalità applicative della citata tipologia di compensazione sono contenute nel Decreto del Ministro dell’economia e finanze 14 gennaio 2014, recante «Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario»,in vigore dal 23 gennaio 2014.
In tal caso, la compensazione avviene mediante l’utilizzo del Modello F24 telematico (“F24 Crediti PP.AA.”), approvato mediante il Provvedimento 31 gennaio 2014, n.2014/13917,che deve indicare gli importi del credito certificato e del debito fiscale.
Con la Risoluzione 4 febbraio 2014, n.16/E è stato approvato, inoltre, il codice tributo, relativo ai crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., denominato “PPAA”;
■ l’ampliamento della platea delle Amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali possono maturare i crediti che consentono di fruire di entrambe le citate tipologie di compensazione.
Infatti, entrambi gli attuali artt.28-quater e 28-quinquies del D.P.R. 602/1973 (a seguito dell’intervento dell’art.39, co.1-bis, del “Decreto Spending review”) prevedono che possono essere compensati i crediti commerciali sorti «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni» (si tratta, in estrema sostanza, della quasi totalità delle P.A.)[3].
Il contribuente, quindi, ha a disposizione diversi strumenti di utilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., quali:
■ la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo[4];
■ la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[5];
■ la cessione del credito per la quale, l’art.38-bis del D.L. 66/2014 prevede la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA.
Alla luce delle ultime novità contenute nel “Decreto Spending review”, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la propria Guida operativa sull’utilizzo dei crediti commerciali in compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti, ovvero iscritti a ruolo.
Note:
[1] Il termine per la notifica era precedentemente fissato al 31 dicembre 2012.
[2] Al riguardo, si ricorda che, fino all’entrata in vigore del “Decreto Spending review” (28 aprile 2014), il meccanismo operava per i soli crediti maturati nei confronti della P.A. entro il 31 dicembre 2012.
[3] In merito, si ricorda, infatti, che la precedente formulazione degli artt. 28-quater e 28-quinquies, del D.P.R. 602/1973 si riferiva ai crediti maturati «nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale», con esclusione, quindi, delle altre P.A..
[4] Ai sensi dell’art.28-quater del D.P.R. 602/1973.
[5] Ai sensi dell’art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973.
Allegati: Guida operativa sull’utilizzo dei crediti commerciali in compensazione con i debiti fiscali
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