AUTOTRASPORTO – CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) – NUOVE SCADENZE
(Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/6/2014)
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10/6/2014, pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio, è intervenuto in materia di carta di qualificazione del conducente (CQC).
La disposizione in parola si è resa necessaria per rispondere a quanto richiesto dalla Commissione Europea che ha contestato all’Italia l’erronea applicazione dell’art. 8, paragrafo 3, della Direttiva 2003/59/CE.
Nello specifico, il provvedimento ha abrogato l’art. 2 del Decreto del 6 agosto del 2013, che riguarda gli autisti che hanno ottenuto la CQC tramite corsi di formazione periodica e ai quali sono state rilasciate patenti con scadenza al 2020 per il trasporto di persone e al 2021 per il trasporto di merci.
Dal 26/7/2014, data di entrata in vigore del D.M. MIT del 10/6/2014, tali soggetti non beneficeranno più della proroga della scadenza al 2020/2021, bensì la CQC scadrà nei normali termini dei cinque anni, ossia il 9/9/2018 per il trasporto persone e il 9/9/2019 per il trasporto di merci.
Inoltre, nel decreto è stabilito che un provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione provvederà dettare le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC fino al 2020 e 2021 al principio di cui all’art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE.
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