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22.05.2013 - ambiente

TRASPORTO RIFIUTI – INGOMBRANTI (CODICE CER 200307) – LEGITTIME LE RICHIESTE DELLE IMPRESE EDILI

 

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, esaminando il ricorso di un’impresa di costruzioni avverso il provvedimento che le negava la possibilità di richiedere l’iscrizione per il trasporto di rifiuti ingombranti (Codice CER 200307), quali mobili, suppellettili ecc. da rimuovere a seguito di opere edilizie, ha accolto la tesi che tali beni, in quanto rifiuti, se provengono da un cantiere edile possono essere trasportati all’impianto di trattamento/smaltimento dall’impresa edile con i propri veicoli.

In conseguenza è legittima la richiesta di iscrizione per il Codice CER 200307.

Tale pronuncia è particolarmente utile per quelle imprese che operando, ad esempio, nell’ambito di interventi di manutenzione di immobili o di aree soggette ad occupazioni abusive di frequente riscontrano la presenza in cantiere di materiali ingombranti/rifiuti di origine diversa da quella edilizia.

 


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