TESTO UNICO SULL’APPRENDISTATO – D.LGS. 167/2011 – CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 39/2013 è stato pubblicato il D.Lgs. n.13/2013, con il quale, in attuazione della Legge n. 92/2012 (art. 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68), sono definite le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 2 marzo 2013, ha l’obiettivo di disciplinare organicamente, nell’ordinamento giuridico italiano, l’apprendimento permanente e la validazione e certificazione delle competenze acquisite in percorsi non formali o informali e di allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione e lavoro agli orientamenti e indirizzi comunitari, nonché alle regolamentazioni già introdotte, in materia, dagli altri paesi europei.
In particolare si evidenzia che, ai sensi dell’art. 3 del Decreto in parola, il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi:
a) esplicita richiesta della persona e valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro, con la garanzia dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;
b) riconoscimento quali atti pubblici dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell’individuazione e validazione e della certificazione delle competenze, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente;
c) autonomia degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, che operano secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università e nel dialogo con il partenariato economico e sociale;
d) piena realizzazione della dorsale unica informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge n. 92/12, mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l’istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
e) attendibilità del sistema nazionale dei certificati basato su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale.
La verifica del rispetto dei livelli di servizio del suddetto sistema nazionale di certificazione delle competenze è rimessa ad un comitato tecnico nazionale, presieduto dai rappresentanti ministeriali e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome, che ha il compito di delineare, in raccordo con le parti economiche e sociali, specifiche linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari, che saranno adottate con apposito decreto interministeriale.
Sono quindi individuate le varie fasi del processo di certificazione (art. 5):
1) identificazione, finalizzata a individuare le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni;
2) valutazione, finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze;
3) attestazione, finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, che documentano le competenze della persona.
In conformità agli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario, al fine di garantire la mobilità della persona e favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l’ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, con l’art. 8 del provvedimento viene istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
Il repertorio nazionale, che costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all’art. 6, comma 3, del Testo Unico dell’apprendistato ex D.Lgs. n. 167/2011, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, ed è pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica.
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