TERRE E ROCCE DA SCAVO – PROCEDURE SEMPLIFICATE ADOTTATE DA ALCUNE REGIONI
TERRE E ROCCE DA SCAVO – PROCEDURE SEMPLIFICATE ADOTTATE DA ALCUNE REGIONI
In attesa di un intervento normativo a livello nazionale, alcune Regioni si sono attivate definendo procedure ed adempimenti semplificati per il riutilizzo dei materiali da scavo prodotti nei cd. piccoli cantieri (< 6000 mc).
Si tratta, in particolare, dell’art. 199 della legge 21 dicembre 2012, n. 26 del Friuli Venezia Giulia, della delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 89 del 1 febbraio 2013 e della deliberazione regionale del Veneto n. 179 dello scorso 11 febbraio.
L’obiettivo principale alla base dei provvedimenti regionali è quello non solo di fornire un quadro normativo di riferimento in materia per gli operatori pubblici e privati, ma soprattutto di individuare procedure che siano sostenibili sotto il profilo sia ambientale sia degli oneri e degli adempimenti posti carico delle imprese.
In questi primi mesi di applicazione del DM 161/2012, infatti, è emerso chiaramente che il procedimento delineato per il riutilizzo dei materiali da scavo risulta essere eccessivamente complesso dal punto di vista tecnico ed amministrativo per le imprese e soprattutto economicamente sostenibile solo quando si gestiscano grandi quantitativi di materiali.
A questa situazione di difficoltà pratico-operativa si sono aggiunte nuove incertezze applicative a seguito del parere del 14 novembre 2012 con il quale la Segreteria Tecnica del ministero dell’Ambiente ha affermato che il DM 161 non tratta dei materiali da scavo prodotti nell’ambito di cantieri di minori dimensioni, senza però indicare la disciplina applicabile in questi casi.
Per completezza, si evidenzia che nell’ambito del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2013 è stato deliberato di sollevare la questione di legittimità costituzionale riguardo l’art. 199 della legge regionale 26/2012 del Friuli Venezia Giulia, in quanto tutela dell’ambiente, è di competenza esclusiva dello Stato.
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