STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA VG69U – NOVITÀ 2013 E CORRETTIVI ANTICRISI
Alla luce delle novità intervenute nel corso del 2013, si segnala che è disponibile sul sito internet del Collegio Costruttori la nuova Guida agli Studi di Settore aggiornata dall’ANCE, con particolare riferimento alle peculiarità del nuovo Studio per l’edilizia VG69U (Costruzioni), applicabile a partire dal periodo d’imposta 2012[1].
Nella Guida vengono illustrati:
– i correttivi anticongiunturali approvati con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 maggio 2013 ed applicabili, per il periodo d’imposta 2012, ai risultati stimati dagli Studi di Settore, ivi compreso quello per l’edilizia VG69U, al fine di tener conto della contrazione delle attività e dei mercati dovuta alla crisi economica in atto;
– gli Indicatori di coerenza (approvati con i D.M. 21 marzo e 28 marzo 2013 con il relativo Allegato n.47), applicabili, a partire dal periodo d’imposta 2012, anche allo Studio VG69U, nell’ipotesi di non corretta compilazione dei Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore (che costituiscono parte integrante dell’UNICO 2013, da presentare[2] entro il prossimo 30 settembre 2013);
– i chiarimenti sulle predette novità, contenuti nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 luglio 2013 n.23/E.
In ogni caso, si ricorda che, ai sensi dell’art.1, co.3 del D.M. 23 maggio 2013, i contribuenti che dichiarano, anche a seguito di adeguamento, ricavi di importo non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli Studi integrati con i correttivi congiunturali (ivi compreso lo Studio VG69U), non sono assoggettabili, per il 2012, agli accertamenti basati sugli Studi di Settore.
Note
[1] Dopo il via libera della Commissione degli Esperti, il 6 dicembre 2012, lo Studio VG69U è stato approvato con il D.M. 28 dicembre 2012 ed è applicabile per il triennio 2012-2014. Si ricorda che il nuovo Studio, elaborato, come noto, su base regionale, interessa le imprese operanti nel settore delle costruzioni, con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro (art.2, co.1, lett.a e co.2, D.M. 28 dicembre 2012) .
[2]Come risulta dalle Istruzioni ai Modelli (e confermato dalla C.M. 23/E/2013), da tale obbligo sono escluse le imprese con residenza o sede operativa nei Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia, Veneto e Lombardia, individuati nel D.M. 1° giugno 2012, che:
– presentano un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in ragione della specifica situazione soggettiva;
– hanno cessato l’attività;
– si trovano in liquidazione volontaria.
Per le imprese con tali caratteristiche, inoltre, gli Studi di Settore non verranno utilizzati come strumento presuntivo ai fini dell’accertamento (cfr. anche Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2013).
Inoltre, si ricorda che a partire dal periodo d’imposta 2012 le imprese in liquidazione coatta amministrativa o fallimento non devono presentare il predetto Modello (Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio e 27 maggio 2013).
Allegato: Guida Ance Studi di Settore
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