SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/08 – MINISTERO DEL LAVORO – COORDINATORI PER LA SICUREZZA – REQUISITI – REDAZIONE DEL PSC IN SITUAZIONI DI EMERGENZA – INTERPELLI N. 2/2013 E N. 3/2013
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/08 – MINISTERO DEL LAVORO – COORDINATORI PER LA SICUREZZA – REQUISITI – REDAZIONE DEL PSC IN SITUAZIONI DI EMERGENZA – INTERPELLI N. 2/2013 E N. 3/2013
Si informa che con interpello n. 2 del 2013, il Ministero del Lavoro si è pronunciato in merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione (CSP) e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), in particolare riguardo alla documentazione che il coordinatore deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell’art. 98, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 81/08.
Nell’istanza di interpello è stato formulato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente elenco di attività, svolte con riferimento a cantiere temporanei o mobili, ritenute idonee a soddisfare tale requisito, chiedendo se fossero coerenti con le finalità normative:
– attività di direttore di cantiere, di capo cantiere, attività di capo squadra, di direttore dei lavori, di direttore operativo di cantiere;
– attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
– attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
– attività di responsabile dei lavori;
– attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
– attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.
A tal riguardo il Dicastero si è espresso confermando che tutte le suddette attività, svolte con riferimento ai cantieri temporanei o mobili come definiti dall’art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, sono coerenti con le finalità normative. Nell’Interpello n. 3/2013, il Ministero del Lavoro si è espresso invece circa la corretta interpretazione dell’art. 100, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, ai sensi del quale le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), laddove previsto, non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
A tal riguardo la Commissione si è espressa rimarcando che i lavori necessari a garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali quali, ad esempio, quelli relativi all’erogazione di acqua, elettricità, gas e reti informatiche, possano essere effettuati senza l’obbligo di redigere il PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare un’emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità dell’erogazione degli stessi servizi alla popolazione, la cui interruzione determina l’insorgere di un’emergenza.
In questo senso l’articolo 100, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti.
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