SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI – RISPOSTE A QUESITI
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI – RISPOSTE A QUESITI
Si rende noto che sul sito web del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro, sono state pubblicate le risposte fornite dalla Commissione per gli Interpelli, prevista dall’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 81/08, ad alcuni quesiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Al riguardo, si segnalano, in particolare, le seguenti tematiche:
– servizio di Prevenzione e Protezione unico nelle aziende con più unità produttive;
– formazione degli addetti al primo soccorso;
– requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione;
– designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori;
– valutazione del rischio da stress lavoro-correlato;
– fumo passivo nei luoghi di lavoro;
– valutazione del rischio ed utilizzo delle procedure standardizzate.
Di seguito una sintesi dei pareri espressi dalla Commissione.
Interpello n. 1/2012- Il D.Lgs. 81/08, nel disciplinare il Servizio di Prevenzione e Protezione, ha individuato, all’art. 31, comma 6, i casi in cui esso debba essere obbligatoriamente istituito all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva (ad esempio, nelle aziende industriali con più di 200 lavoratori), precisando, nel successivo comma 8, che nei casi di aziende con più unità produttive (o di gruppi di imprese) può essere istituito un unico Servizio.
Avuto riguardo alle aziende articolate in più unità produttive e soggette all’obbligo di istituire internamente il Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del richiamato comma 6, la Commissione per gli Interpelli ha chiarito che l’individuazione del Servizio può avvenire all’interno dell’azienda nel suo complesso e non necessariamente all’interno delle singole unità produttive.
Interpello n. 2/2012- Il quesito sottoposto alla Commissione riguardava la possibilità di ritenere assolto l’obbligo formativo nei confronti dei lavoratori incaricati delle misure di primo soccorso in caso di frequenza, da parte dei soggetti interessati, di corsi per la qualifica di Volontario del Soccorso organizzati dalla Croce Rossa Italiana o da altri Enti/Associazioni collegati al SSN 118.
A tale riguardo, la Commissione ha precisato che l’obbligo formativo di legge può ritenersi assolto solo qualora le modalità (anche per quanto concerne i requisiti dei soggetti formatori), le durate ed i contenuti dei corsi suddetti siano di livello pari o superiore a quello previsto dal Decreto Ministeriale 388/03, che disciplina la materia per espresso richiamo dell’art. 45 del D.Lgs. 81/08.
Qualora dalla comparazione dei programmi risulti, invece, la trattazione solo di alcuni degli argomenti previsti dal predetto Decreto Ministeriale, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.
Interpello n. 3/2012- Relativamente ai sistemi di II e III categoria, l’art. 82 del D.Lgs. 81/08 prevede la possibilità di svolgere lavori sotto tensione a condizione che la loro esecuzione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica, riconosciuti idonei per tale attività.
In risposta ad uno specifico quesito, la Commissione ha precisato che, ferma restando la possibilità di riferirsi ad altra normativa tecnica pertinente, esistente in ambito comunitario od internazionale, la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27, la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.
Interpello n. 4/2012- Il quesito sottoposto alla Commissione riguardava l’obbligatorietà o meno, per le aziende sino a 10 lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio.
La risposta è stata affermativa, nel presupposto che, per le aziende in esame (comprese quelle classificate a rischio di incendio basso), è previsto l’esonero dalla sola redazione del piano di emergenza e non anche dall’individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (art. 5 del DM 10 marzo 1998).
Rimane pertanto ferma, anche in questa ipotesi, la previsione di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08, che prevede l’obbligo del datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.
Interpello n. 5/2012- L’art. 28, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nel rispetto, in quest’ultimo caso, delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 del medesimo provvedimento.
Le indicazioni della Commissione consultiva, approvate in data 17 novembre 2010, prevedono che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato si svolga in due fasi: una fase di valutazione preliminare ed una, eventuale, di valutazione approfondita, da attivare nel solo caso in cui quella preliminare evidenzi elementi di rischio tali da richiedere un intervento correttivo e le azioni conseguentemente adottate (a livello organizzativo, tecnico, procedurale, comunicativo, formativo, ecc.) si rivelino inefficaci.
Il quesito posto alla Commissione per gli interpelli riguardava la possibilità per il datore di lavoro di utilizzare già nella fase preliminare strumenti di indagine usualmente applicati nella valutazione approfondita (questionari, ecc.), allo scopo di individuare con maggiore precisione gli interventi correttivi da adottare.
La risposta è stata affermativa, ferma restando la necessità per il datore di lavoro di identificare e documentare le tempistiche e le modalità di utilizzo degli strumenti in parola, onde evitare il rischio che si tratti di una scelta fatta al solo fine di procrastinare il momento in cui adottare le misure correttive conseguenti alla valutazione preliminare.
Interpello n. 6/2012- L’interpello in oggetto riguardava la possibilità o meno, negli esercizi di ristorazione, di ammettere la temporanea presenza di lavoratori addetti al servizio anche nei locali riservati ai fumatori.
La risposta della Commissione per gli interpelli è stata positiva, ferma restando la necessità per il datore di lavoro di attenersi agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08, tra i quali, in particolare, quelli afferenti alla preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi ed alla valutazione dei rischi derivanti dall’effettiva presenza di tali agenti.
Interpello n. 7/2012- L’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 prevede che nelle aziende fino a 10 lavoratori la valutazione dei rischi sia effettuata sulla base di procedure standardizzate definite dalla già citata Commissione consultiva permanente (si tratta delle stesse aziende nelle quali è attualmente possibile, fino al 31 dicembre 2012, autocertificare l’adempimento in esame).
In risposta ad uno specifico quesito, la Commissione per gli interpelli ha precisato che, anche dopo l’ormai prossima pubblicazione delle procedure standardizzate:
– per le aziende fino a 10 lavoratori sarà egualmente possibile dimostrare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi attraverso un DVR (documento di valutazione dei rischi) redatto secondo procedure eventualmente non rispondenti a quelle standardizzate;
– inoltre, le aziende delle stesse dimensioni che non si siano avvalse della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, ed abbiano predisposto il DVR, non saranno tenute a rielaborare tale documento secondo le indicazioni delle procedure standardizzate.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941