17.12.2013 - lavoro

PREVINDAI – LIVELLO MINIMO CONTRIBUZIONE – ANNO 2013

PREVINDAI – LIVELLO MINIMO CONTRIBUZIONE – ANNO 2013

Si ricorda che il Previndai, con le circolari n. 32 e 33/2010, ha illustrato le innovazioni introdotte dall’Accordo per il rinnovo del ccnl per i dirigenti sottoscritto il 25 novembre 2009 sul versante contributivo (cfr. Not. n. 3/2010).
In particolare si segnala che a decorrere dall’anno 2010 viene istituito un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda.
Questa disposizione opera a favore dei dirigenti che hanno un’anzianità dirigenziale presso l’impresa superiore a sei anni compiuti.
Il livello minimo è stabilito in euro 4.800 per il 2013.
Pertanto entro il mese di dicembre le aziende sono tenute a verificare – per i dirigenti con anzianità presso l’impresa superiore a 6 anni e che versino anche la quota a proprio carico – che il contributo a proprio carico – livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda – sia almeno pari al minimo contrattualmente stabilito, fissato per il 2013 in euro 4.800,00.
Il versamento dell’eventuale conguaglio deve essere effettuato unitamente ai contributi del 4° trimestre dell’anno.
Nel caso di cessazione dei dirigenti in corso d’anno, la verifica va operata all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e quanto eventualmente dovuto a titolo di livello minimo va versato unitamente ai contributi del trimestre nel quale ricade la cessazione.
Con riferimento alla dichiarazione trimestrale (mod. 050) si evidenzia che il contributo a conguaglio, in quanto previsto dal CCNL, deve essere cumulato alla quota azienda.

Ai fini fiscali i contributi versati al Previndai (quota impresa più quota dirigente più quota di contribuzione aggiuntiva più versamenti volontari) sono oneri deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore ad euro 5.164,57. La parte eccedente tale limite sconta invece la normale tassazione.


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