17.12.2013 - urbanistica

PAESAGGIO – QUANDO È ILLEGITTIMO IL PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA

PAESAGGIO – QUANDO È ILLEGITTIMO IL PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA

Il TAR Campania, sede di Napoli, con la sentenza della sez. VII, 28 ottobre 2013, n. 4792 ha ritenuto illegittimo ed annullato il parere negativo reso dalla Soprintendenza nell’ambito di un procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”) perché privo di idonea motivazione circa le ragioni che avrebbero impedito la realizzazione di un manufatto in zona vincolata.
In particolare, il TAR ha prima di tutto dichiarato l’ammissibilità dei ricorsi presentati contro i pareri che la Soprintendenza è chiamata a rilasciare ai sensi dell’art. 146, comma 5, del Codice poiché pur trattandosi di atti a carattere consultivo ed endoprocedimentale, hanno comunque natura vincolante per il comune, il cui provvedimento conclusivo deve necessariamente riprodurre la valutazione effettuata a livello statale.
Tali pareri, qualora aventi contenuto negativo, devono dare conto in maniera idonea delle ragioni del diniego opposto alla realizzazione dell’opera richiesta e non possono consistere in espressioni sintetiche, vaghe e generiche che denotano una istruttoria carente.
Il TAR Lazio (sede di Roma, sez. II bis, sentenza 6 novembre 2013, n. 9478), invece, ha ritenuto illegittimo ed annullato il provvedimento con cui la Soprintendenza aveva dichiarato un progetto di ampliamento non conforme alle norme vigenti e non compatibile con il contesto paesaggistico vincolato, senza dimostrare il carattere di inedificabilità assoluta del vincolo o comunque la sua incompatibilità con il progetto edilizio.
In tal caso, secondo i giudici, si è in presenza di un diniego immotivato, adottato in carenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto in ordine ad un progetto che invece risultava conforme alle prescrizioni normative ad esso applicabili.


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