OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DI AREE RISERVATE AI PARCHEGGI PER INTERVENTI SU EDIFICI STORICI
OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DI AREE RISERVATE AI PARCHEGGI PER INTERVENTI SU EDIFICI STORICI
Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1995 del 12/04/2013, ha stabilito che quando si ristruttura un edificio storico o inagibile o quando lo si demolisce per poi ricostruirne uno nuovo si deve predisporre un’apposita area riservata ai parcheggi.
Nella sentenza viene specificato che, nell’ipotesi di realizzazione di un edificio diverso da quello preesistente, si deve rispettare l’identificazione nel titolo edilizio dello spazio per il parcheggio. Tale regola urbanistica vale si per gli edifici storici o inagibili, che per quelli isolati o circondati dal verde.
Nella fattispecie il Consiglio di Stato ha ritenuto che «in presenza del relativo progetto presentato dagli interessati e trattandosi di una questione che non riguarda la realizzabilità in sé dell’edificio, il Comune possa assentire le opere nel loro complesso, qualora vi sia una integrazione progettuale concernente la riserva di spazi da destinare a parcheggi, poiché il richiamato art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 dispone misure quantitative degli spazi aventi tale destinazione, senza statuire alcuna formalità in ordine alla localizzazione delle aree da asservire, onde i parcheggi possono essere realizzati sia in luoghi esterni all’edificio sia al suo piano terreno e perfino in aree esterne, anche se non strettamente adiacenti al fabbricato».
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