18.10.2013 - tecnica

NORMA UNI 10721: IL CONTROLLO TECNICO DELLE OPERE

NORMA UNI 10721: IL CONTROLLO TECNICO DELLE OPERE

ormai un anno fa è stato pubblicato l’aggiornamento della norma UNI 10721, intitolata  “servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia e alle opere di ingegneria civile”.
La norma ha origini nell’anno 1998 come norma tecnica per regolamentare il “Servizio di controllo tecnico per nuove costruzioni” ed ha avuto un ruolo di riferimento nel settore assicurativo (ANIA) per i controlli tecnici nell’ambito delle procedure di rilascio delle polizze postume decennali obbligatorie per le nuove costruzioni ex art. 4 del Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, riconoscendo agli Organismi di controllo indipendenti, anche nel settore privato delle costruzioni, come figura centrale nella verifica della qualità e sicurezza delle opere.
L’esperienza ha messo però in evidenza una circoscritta rilegata applicazione, sia in termini di processo che di oggetto, limitando le opportunità di dotare il sistema delle costruzioni di riferimenti normativi adeguati e condivisi.

Spesso si sono riscontrate nella pratica istanze di controllo “postumo”, ad opera in fase di ultimazione o ultimata, come conseguenza dell’obbligatorietà della verifica per la finalizzazione della postuma decennale.
Con la collaborazione di alcune associazioni di categoria (tra cui ANCE, ANIA, ASCOTECO) è stato attivato un gruppo di lavoro denominato “GL 14” con lo scopo di ampliare la portata concreta della norma anche al di fuori dello stretto ambito assicurativo.
Il Gruppo, coordinato un rappresentante ANCE, si è mosso in una logica di condivisione degli obiettivi e dei contenuti con gli attori principali del sistema delle costruzioni e in particolare con le imprese, cogliendo l’occasione anche per affrontare il tema della qualità delle nuove tecnologie progettuali e costruttive legate alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico.

Partendo dal riconoscimento che il successo di un intervento dipende dal contributo di tutti i partecipanti del processo di costruzione e dalla loro efficace integrazione, e convenuto che i principali attori (progettista, impresa, DL e collaudatore) di fatto sono garanti solo del loro stesso operato e non operano in maniera armonizzata, si è sottolineata l’opportunità di dotare quest’ultimi di una norma di riferimento comune che permetta loro di agire in modo coordinato e di affiancare alle verifiche un’attività di controllo affidata ad Organismi Terzi che possano garantire al Committente la reale qualità dell’opera, della fattibilità e del rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione.
La norma ha ampliato il campo di applicazione dell’attività di verifica estendendola, oltre ai già previsti interventi di nuova costruzione, anche agli interventi di ristrutturazione/riqualificazione degli edifici e alle opere di ingegneria civile.

Inoltre estende l’oggetto del controllo proponendolo come strumento ideale per svolgere attività di prevenzione, con il più elevato livello di garanzia tecnica raggiungibile, anche per uno degli aspetti cruciali nel nostro Paese, e cioè la verifica sismica delle opere, così ponendo le Compagnie di Assicurazione in condizione di riconsiderare il rischio sismico nelle garanzie di copertura.
La norma infine pone l’attenzione sulla qualità e affidabilità anche del soggetto preposto a metter in atto i citati principi e cioè l’Organismo di Controllo, rilevando come l’accreditamento sia elemento indispensabile per poter operare e rimarcando la centralità del Piano della qualità e del Piano dei controlli come strumenti di valutazione dell’operatore.

È pertanto auspicabile che la norma divenga realmente un punto di riferimento per tutti gli attori del processo di costruzione e venga anche recepita dai. Ministeri competenti per le iniziative legate al “Piano Città” e, più in generale, per lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese.


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