LL.PP. – LE VARIAZIONI E L’ORDINE DEI DOCUMENTI CHE DISCIPLINANO L’APPALTO A CORPO
LODO Roma 25 ottobre 2011 n. 103 — Pres. A. LINGUITI – XXX (avv. L. dè Medici) c. YYY (avvii A. Davide e C. Loria).)
1.- Ai fini della individuazione sia dei documenti in base ai quali stabilire i lavori ricompresi nella prestazione oggetto del contratto sia dell’ordine di priorità di essi, va rilevato che: a) nel quadro dei documenti componenti il progetto esecutivo, gli elaborati grafici sono posti in una posizione prioritaria (art. 35 comma 1 lett. c) D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) rispetto al computo metrico (lett. g); b) l’esecutore può e deve trarre gli elementi per interpretare con sicurezza i lavori da eseguire solo dagli elaborati grafici (art. 38 ultimo comma); c) îl computo metrico deve essere elaborato sulla base dei grafici e non viceversa (art. 44 comma 2 D.P.R.).
2.- In caso di appalto a corpo, la previsione dell’art. 90 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, che impone al concorrente di integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive, inserendo quelle che ritiene mancanti, si riferisce a integrazioni e riduzioni o inserimenti che si ritengono necessari “rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto”, sempre, ovviamente, col rispetto del criterio della precedenza dei grafici sul computo metrico e col rispetto del dato logico secondo cui è il computo metrico a dovere essere elaborato sulla base degli elaborati grafici e non viceversa.
3. – In caso di appalto a corpo, le lavorazioni richieste dalla Direzione lavori in variante, rispetto alle risultanze degli elaborati grafici, determinano oneri aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente rientranti nel compenso a corpo.
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