LL.PP. – IL CONTO FINALE E IL COLLAUDO SONO DOCUMENTI DISTINTI – LE RISERVE NON SONO DA CONFERMARE SUL COLLAUDO
(LODO Cagliari 3 novembre 2011 n. 107 — Pres. S. SEGNERI – XXX (avv. G.M. Lauro) c. YYY (avv. R. Angioni)
1.- Il conto finale dell’appalto, previsto dall’art. 173 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, e il certificato di collaudo, previsto dall’art. 199 stesso D.P.R. n. 554, sono documenti totalmente distinti ed aventi funzioni diverse, con la precisazione che solo il primo costituisce la sede in cui l’appaltatore deve confermare le riserve che non hanno costituito oggetto di accordo bonario che intende coltivare, mentre nel certificato di collaudo l’appaltatore non ha l’onere di confermare le riserve precedentemente iscritte negli atti contabili, ma in calce ad esso può apporre le sole domande volte a contestare le operazioni di collaudo e le sue risultanze.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941