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17.12.2013 - lavori pubblici

LE PROPOSTE MIGLIORATIVE SONO INSITE NEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SENZA ONERI AGGIUNTIVI E LA LORO SOSTENIBILITA’ DEVE ESSERE OGGETTO DI VERIFICA DI ANOMALIA

(Consiglio di Stato sez. V 24/10/2013 n. 5160)

Il fatto che nell’offerta tecnica siano proposte soluzioni migliorative – e non già varianti – è insito nell’adozione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, attraverso quest’ultimo metodo di selezione del contraente si persegue proprio lo scopo di ricercare nel mercato soluzioni tecniche migliorative all’idea progettuale elaborata dall’amministrazione, e sulle quali il confronto competitivo è destinato a svolgersi, purché le soluzioni offerte restino nell’ambito delle caratteristiche fondamentali del progetto posto a base di gara (C.d.S, Sez. IV, 11 febbraio 1999, n. 149; Sez. V, 9 febbraio 2001, n. 578; 11 luglio 2008, n. 3481; 12 febbraio 2010, n. 743; 13 gennaio 2011, n. 171).
La conseguenza di quanto ora affermato è che l’offerta economica è formulata sulla base della lista di lavorazioni relativa al progetto a base di gara, al netto cioè delle proposte migliorative, con la conseguenza implicita che gli eventuali oneri economici ricollegabili ad esse trovano compensazione all’interno dell’offerta economica presentata.
La relativa sostenibilità – occorre aggiungere – può eventualmente costituire oggetto di verifica di anomalia, la quale va invece condotta, per le voci relative all’offerta economica, in base alla lista delle categorie ed ai prezzi unitari in essa previsti dalla concorrente aggiudicataria.


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