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30.08.2013 - sicurezza

LAVORO E SICUREZZA – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO DEL FARE – LEGGE 9-8-2013 N. 8

Sul supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n.194, del 20-8-2013, è stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n. 8, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, cosiddetto “Decreto Fare”.
Di seguito si riporta un breve commento delle principali misure inerenti la normativa “lavoro e sicurezza”.
Un commento più articolato della normativa verrà prossimamente pubblicato su questo sito.

1) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC NEI LAVORI PUBBLICI

Acquisizione d’ufficio del Durc
La norma in commento ha introdotto la previsione che il Durc venga  acquisito d’ufficio, sia nella fase di accertamento relativo alle cause di esclusione, sia in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori stessi.

Intervento sostitutivo della stazione appaltante
E’ stato ampliato il numero di soggetti che possono attivare l’istituto dell’intervento sostitutivo. Ora, oltre alla Pubblica Amministrazione, anche amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti possono ricorrere a tale procedura.
Qualora, pertanto, gli stessi soggetti richiamati rilevino dal Durc un’inadempienza contributiva relativa ad imprese impiegate nell’esecuzione del contratto, potranno trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed effettuare direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa Edile.

Validità temporale del Durc
In sede di conversione in legge del Decreto è stato ridotto il termine di validità del Durc portandolo da 180 a 120 giorni dalla data di emissione.
Pertanto ora la validità del Durc, rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è fissata in 120 giorni dalla data di emissione.
Il testo normativo, poi, nel prevedere l’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc, tramite strumenti informatici, individua le specifiche fasi di acquisizione. Il Durc in corso di validità potrà pertanto essere utilizzato: per la verifica della dichiarazione sostitutiva, per l’aggiudicazione del contratto, per la stipula del contratto stesso, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per l’ottenimento del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, per la verifica di conformità (ove prevista). In sostanza, con detta previsione si consentirebbe per tali adempimenti e nell’ambito dei 120 giorni di validità, l’utilizzo di un medesimo Durc. Resta fermo, invece, l’obbligo di acquisizione di un ulteriore nuovo Durc per il pagamento del saldo finale.
Si segnala poi che è stata inoltre estesa, fino al 31 dicembre 2014, la validità del Durc a 120 giorni anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Acquisizione del DURC per i subappaltatori
La norma in commento ribadisce l’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc in corso di validità anche per i subappaltatori, sia ai fini del rilascio dell’autorizzazione, sia per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, di verifica di conformità e per l’attestazione di regolare esecuzione.

Rilascio del Durc in presenza di crediti esigibili nei confronti della P.A.
Viene confermato che è possibile ottenere un DURC regolare anche laddove risultino irregolarità contributive a carico dell’impresa, di importo pari o inferiore al credito che l’impresa vanta nei confronti della Pubblica Amministrazione. Peraltro è necessario che la Pubblica Amministrazione emetta una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili. La piena applicazione di tale modifica è subordinata all’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Richiesta regolarizzazione DURC (sia per lavori privati che pubblici)
Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento, gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, devono invitare l’interessato, mediante posta elettronica certificata, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Durc per lavori privati in economia
In sede di conversione in legge del Decreto è stata introdotta la disposizione secondo la quale, in caso di lavori privati in edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell’immobile non sussiste l’obbligo della richiesta del Durc.
Pertanto, è ora previsto  l’esonero dall’obbligo di richiesta del Durc nel solo caso in cui i lavori privati di manutenzione in edilizia siano realizzati direttamente in economia dal proprietario dell’immobile senza ricorso a imprese.

2) SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI LAVORO

Duplicazione di crediti formativi in ambito di sicurezza sul lavoro
La norma introduce una semplificazione in merito alla formazione e all’aggiornamento dei responsabili e degli addetti al servizio prevenzione e protezione, nonché dei dirigenti, preposti lavoratori e dei loro rappresentanti.
La nuova disposizione consente di evitare la duplicazione di corsi e di aggiornamenti, destinati a tali soggetti, nel caso in cui vi sia sovrapposizione tra i contenuti di differenti corsi formativi. In tali ipotesi, pertanto, verrà riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Si auspica, peraltro, che vengano forniti i necessari chiarimenti operativi.

Verifiche periodiche delle attrezzature
Al fine di agevolare le verifiche periodiche delle attrezzature da parte delle imprese è stato ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro cui l’Inail è tenuto a effettuare la prima verifica. Decorso inutilmente il suddetto termine, il datore di lavoro può avvalersi sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati abilitati.
E’ stato altresì previsto l’obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche (Inail e Asl) di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di altri soggetti pubblici o privati abilitati alle suddette verifiche.

Semplificazioni per “i piccoli lavori”
In sede di conversione in legge del Decreto sono state previste semplificazioni per quanto attiene la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei piccoli lavori. Si tratta di interventi la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.
Le semplificazioni introdotte escludono tali tipologie di lavori dall’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI del D. Lg. 81/08.
L’esclusione, dal campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D. Lgs. 81/08, dei lavori di entità non superiore a 10 uomini giorno (ad eccezione di quelli rientranti nell’allegato XI che, comunque, sono una minoranza), comporta preoccupanti conseguenze sul piano della “qualificazione” dei soggetti operanti nei cantieri per i motivi sottoelencati.
Non si applicherebbe l’art. 90 del D.Lgs. 81/08, che prevede, al comma 9, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici, che comprende:
– l’esibizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
– l’esibizione del DURC;
– l’esibizione del Documento di valutazione dei rischi (la cui redazione, comunque, rimane un obbligo delle imprese)
– la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

In tale contesto appare evidente la possibilità da parte di operatori economici non qualificati di operare sul mercato sfuggendo a qualsiasi meccanismo di verifica preventiva circa la loro idoneità; il tutto a scapito, evidentemente, della sicurezza dei lavoratori.
Non si applicherebbe l’articolo 99 del D.Lgs. 81/08 che prevede la trasmissione, da parte del committente, alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare, elemento fondamentale, ai fini della programmazione delle attività di controllo da parte degli organi di vigilanza.


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