null
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
22.11.2013 - lavori pubblici

LA MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE DI OGNI SINGOLA PAGINA DELL’OFFERTA TECNICA NON E’ CAUSA DI ESCLUSIONE

(Consiglio di Stato, sez. VI – sentenza 18 settembre 2013, n.4663)

1. E’ illegittimo il provvedimento di esclusione da una procedura di gara adottato in ragione della violazione del disciplinare di gara nella parte in cui prevede che l’offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal titolare, dal legale rappresentante o dal soggetto munito di procura speciale.
2. L’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introducendo nel sistema dei contratti pubblici il principio di tassatività della cause di esclusione, autorizza l’esclusione dalle procedura di gara soltanto in presenza: i) di una “causa normativa”, contemplata dalle singole disposizioni del decreto stesso mediante la previsione espressa della esclusione o la loro formulazione in termine di divieto o di imposizione di adempimenti doverosi; ii) di una “causa amministrativa”, che rientri nell’ambito della fattispecie generali tassativamente indicate dallo stesso art. 46.
3. La ragione giustificativa del principio di tassatività è quella di impedire, tra l’altro, l’adozione di atti basati su eccessi di formalismo che contrastano con il divieto di aggravamento degli oneri burocratici e con l’esigenza, nella prospettiva di tutelare la concorrenza, di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sui cittadini e sulle imprese, riconoscendo giuridico rilievo all’inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto questa impedisce il conseguimento del risultato verso cui l’azione amministrativa è diretta, atteso che la gara deve guardare alla qualità della dichiarazione piuttosto che all’esclusiva correttezza della sua esternazione.
4. L’art. 74, d.lgs. n. 163 del 2006, recante “Forma e contenuto delle offerte”, in coerenza con il principio di tassatività (che contempla, quali fattispecie generali che possono rilevare in questa sede, quelle del «difetto di sottoscrizione» e della «incertezza assoluta» sulla «provenienza dell’offerta»), deve essere inteso nel senso che è sufficiente che l’offerta sia sottoscritta in calce al documento e non anche in ogni singola pagina di cui si compone il documento stesso, ciò assolvendo alla funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta.
5. La sicura cogenza del principio del soccorso istruttorio, sancito dal primo comma dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006 – a sua volta espressione del più generale principio di leale collaborazione nei rapporti tra amministrazione e privato, che grava sulla stazione appaltante anche nel corso del procedimento di evidenza pubblica – dovrebbe escludere la legittimità di clausole che, mediante la specifica previsione della automatica sanzione espulsiva in presenza di omissioni documentali o formali, consentano all’amministrazione di prescindere da qualsiasi forma di preventiva interlocuzione e di preventiva collaborazione con il privato concorrente.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941