Print Friendly, PDF & Email
28.02.2013 - trasporti

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA – PRINCIPALI NOVITÀ

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA – PRINCIPALI NOVITA’

Il Decreto Legislativo n. 2 del 16 gennaio 2013 (pubblicato sulla GU n. 15 del 18/1/2013) interviene in due ambiti principali: da un lato, apportando alcune integrazioni e correzioni al D. Lgs. 59/2011, recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (le cui norme sono entrate in vigore lo scorso 19 gennaio 2013) dall’altro modificando la disciplina recata dal Capo II del D. Lgs. 286/2005 (disciplina dell’attività di autotrasportatore) sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.
Il provvedimento entra in vigore il 2/2/2013. Le disposizioni di cui al capo II si applicano a far data dal 19/1/2013 fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Si riportano alcune delle novità di maggior interesse:
• viene modificato l’articolo 14 del D. Lgs. 286/2005 prevedendo che a decorrere dal 19 gennaio 2013 la carta di qualificazione e l’obbligo di formazione periodica sono necessari per il conseguimento delle seguenti tipologie di patenti C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE;
• viene riscritto l’articolo 17 del D.Lgs. n. 286/2005, il quale elenca i soggetti che, in sede di prima applicazione, sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. In particolare sono esentati i soggetti che hanno conseguito le varie tipologie di patente nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2006 e il 9 settembre 2008 (lett. a), relativa al trasporto di persone) e il 9 settembre 2009 (lett. b), relativa al trasporto di cose). La determinazione delle date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009 si ricollega a quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, relativo alla decorrenza dell’applicazione della direttiva stessa;
• cambia in parte l’articolo 18 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo ai requisiti per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, laddove si dispone in particolare che l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della carta possa avvenire anche prima del conseguimento della patente di guida corrispondente;
• cambia in modo sostanziale l’articolo 22 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo al codice comunitario, ora denominato codice unionale, che deve essere apposto sulla patente per comprovare che il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente. Le modifiche riguardano in particolare la sostituzione della carta di qualificazione del conducente in formato cartaceo (attualmente prevista dal comma 1 della norma vigente) con l’apposizione del codice unionale armonizzato 95 sulla patente di guida italiana (nuovi commi 1-3);
• parzialmente corretto il comma 3 dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 286/2005 con la precisazione che la revoca della patente di guida comporta in ogni caso la revoca della carta di qualificazione del conducente. Attualmente, la revoca dipende dal mancato superamento dell’esame di revisione, previsto dall’articolo 126-bis del Codice della strada, e in caso di perdita totale del punteggio sulla patente.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941