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13.02.2013 - lavoro

INPS – NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2013

Con circolari n. 14 del 30 gennaio 2013 e n. n. 22 dell’8 febbraio 2013 l’Inps ha comunicato, rispettivamente, i nuovi importi del massimale mensile del trattamento di cassa integrazione guadagni e gli ulteriori aggiornamenti in materia di contribuzione a valere dal 1° gennaio 2013, facendo riserva di pubblicare quanto prima le nuove tabelle con le aliquote contributive.

 

1) Importo massimale cassa integrazione guadagni

Con circolare n. 14 del 30 gennaio 2013 l’Inps ha comunicato i nuovi importi del massimale mensile del trattamento di cassa integrazione guadagni a valere dal 1° gennaio 2013. I trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2013 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati.

 

RETRIBUZIONI INFERIORI O UGUALI AD EURO 2.075,21(comprensive delle mensilità aggiuntive)
Importo mensile lordo Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 959,22 euro 903,20
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.151,06 euro 1.083,84

 

RETRIBUZIONI SUPERIORI AD EURO 2.075,21(comprensive delle mensilità aggiuntive)
Importo mensile lordo Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.152,90 euro 1.085,57
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.383,48 euro 1.302,68

 

2) Minimale contributivo

L’Inps con circolare n. 22 dell’8 febbraio 2013 ha comunicato i limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere per l’anno 2013 che sono così determinati:

– Dirigenti                     euro    130,20

– Impiegati e Operai     euro      47,07

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 7,06.

3) Limite retribuzione per l’applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici

L’art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell’1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L’Inps, con al circolare n. 22/2013, ha comunicato che tale limite è fissato per l’anno 2013 in euro 45.530,00. Pertanto per l’anno in corso l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l’importo mensile di euro 3.794,00 (rapportato a 12 mensilità).

Si rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.

L’imponibile della contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo <ImponibileCtrAgg>) è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>. Al contrario l’importo della contribuzione aggiuntiva dell’1% (da indicare nel campo <ContribAggCorrente>) non è “un di cui” del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

 

4) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995

Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31.12.1995, è pari per l’anno 2013 ad euro 99.034,00, come comunicato dall’Istituto con la circolare n. 22/2013.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

 

5) Indennità di maternità obbligatoria – importo a carico dello stato

Per l’anno 2013 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 2.059,43.

L’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l’anno 2013 tale limite è fissato in euro 2.059,43.

L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.

La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.

 

REGOLARIZZAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2013

Con la circolare n. 22/2013 in commento l’Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2013, dei sopraccitati nuovi importi. In particolare per la regolarizzazione del mese di gennaio 2013, da effettuarsi entro il 16 maggio 2013, le imprese:

– calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2013 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

– le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Per quanto attiene la sola regolarizzazione in ordine al massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, l’importo della differenza contributiva a credito dell’azienda, da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz> .


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