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28.02.2013 - lavoro

INPS – LEGGE N. 214/2011 – RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO – PRECISAZIONI ISTITUTO – MESSAGGIO N. 219/2013

L’Inps con messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente oltre che sul sito dell’Istituto, ha fornito alcuni chiarimenti sulle innovazioni apportate alla normativa in materia pensionistica dall’art. 24 del Decreto-Legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 12.12.2011, n. 214

Con tale nota l’Istituto ha risposto in tal senso a specifici quesiti da parte delle Sedi territoriali dell’Istituto.

 

Soggetti che accedono alla pensione con il sistema contributivo

Al punto 1., il messaggio in parola evidenzia che, nei confronti dei soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 24, comma 7, del Decreto-Legge n. 201/2011, ed alla pensione anticipata, ai sensi dei commi 10 e 11 del medesimo articolo, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 1, comma 40, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Tali disposizioni riconoscono, per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, i seguenti periodi di accredito figurativo:

– assenza dal lavoro per educare ed assistere i figli fino alla data di compimento dell’età di sei anni, in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

– assenza dal lavoro per assistere i figli dal sesto anno di età in poi, il coniuge e il genitore, purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione). L’accredito figurativo, al titolo in parola, viene riconosciuto per la durata di venticinque giorni complessivi per ogni anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi.

Il citato art. 1, comma 40, alla lettera c), stabilisce inoltre che, a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi.

In alternativa a detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l’applicazione del moltiplicatore di cui alla Tabella A allegata alla Legge n. 335/1995, come modificata dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Cfr. la nostra circolare n. 76 su “l’Informazione” n. 5 dell’1.2.2008), relativo all’età di accesso alla pensione, maggiorato di un anno, in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni, in caso di tre o più figli.

Al riguardo, l’Inps precisa che nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’anticipo dell’età pensionabile sopra richiamato è rapportato alle nuove età pensionabili, introdotte dal Decreto-Legge n. 201/2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.

 

Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni di eta’

Ai soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che accedono a decorrere dal 1° gennaio 2012 alla pensione anticipata nel sistema misto in presenza di una età anagrafica inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni.

Come già sottolineato dall’Inps al punto 2.1 della circolare n. 35/2012, la riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Di conseguenza:

– per i soggetti in possesso di una anzianità contributiva pari a diciotto anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;

– per i soggetti che hanno una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Peraltro, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Cfr. la nostra circolare n. 203 del 13.3.2012), le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, laddove quest’ultimo derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.

In proposito, il messaggio in discorso chiarisce che la contribuzione da riscatto di cui dell’art. 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l’anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico, in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa.

 

Soggetti che optano per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo

Al punto 6. del messaggio in esame, l’Istituto precisa che i soggetti in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, che abbiano maturato alla data del 31 dicembre 2011 sia i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema medesimo) sia i requisiti per il diritto alla pensione nel sistema contributivo, e che esercitino la predetta facoltà a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2011.

L’Inps ricorda che i requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2011 ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono iseguenti:

– 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini, unitamente ad un’anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;

– anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, a prescindere dall’età anagrafica: tale requisito contributivo deve essere perfezionato escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 i contributi da lavoro versati prima del diciottesimo anno di età;

– anzianità contributiva di almeno 35 anni, unitamente al requisito anagrafico previsto ( punto 2.1 della circolare della dell’Inps n. 60 del 15 maggio 2008);

– se la pensione di vecchiaia è richiesta da un soggetto di età inferiore a 65 anni, deve essere perfezionato anche il requisito di “importo” del trattamento pensionistico, che deve risultare non inferiore ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.

In questa fattispecie, l’accesso al trattamento pensionistico è assoggettato alla disciplina in materia di decorrenze in vigore al 31 dicembre 2011.

L’Istituto evidenzia altresì che la pensione di vecchiaia, qualora debba essere liquidata nei confronti di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione, non può decorrere, sussistendo tutti i requisiti (compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente), da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di opzione, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l’apertura della finestra di accesso alla pensione.

Resta fermo che ai soggetti i quali maturino i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione a partire dal 1° gennaio 2012 ed optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata (introdotte dall’art. 24 del Decreto-Legge n. 201/2011), previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (si rimanda ai punti 1.1 e 2.1 della menzionata circolare n. 35/2012).

Nei confronti dei soggetti di cui trattasi, iscritti al 31 dicembre 1995, al momento della liquidazione della pensione non deve essere verificato il requisito relativo all’importo del trattamento (non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale), in quanto tale requisito è stabilito solo per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.

L’Inps pone altresì in rilievo che l’opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali. In particolare:

– se la facoltà di opzione è esercitata al momento del pensionamento, le Sedi dell’Istituto sono tenute a rilasciare due schemi di calcolo della pensione, rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema misto, e, qualora il soggetto scelga il sistema contributivo, questa scelta è da considerarsi irrevocabile;

– laddove invece detta facoltà sia esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata, in quel momento, all’accesso a pensione, l’opzione è irrevocabile a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all’opzione, una retribuzione eccedente il massimale, il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso (v., al riguardo le circolari dell’Inps n. 177 del 6 settembre 1996 e n. 42 del 17 marzo 2009). Di contro, qualora il lavoratore presenti domanda di opzione, ma la sua retribuzione non abbia mai superato il massimale, tale domanda risulta, di fatto, improduttiva di effetti nel corso della vita lavorativa; in questa ipotesi dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione e si rende applicabile quanto stabilito, in termini di irrevocabilità della facoltà di opzione esercitata, al punto 7 della circolare dell’Inps n. 108 del 7 giugno 2002.

 

Facolta’ di computo dei periodi contributivi nella gestione separata

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, gli iscritti alla Gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla Legge 20 agosto 1990, n. 233, hanno facoltà di chiedere, nell’ambito della Gestione separata, il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della Gestione stessa, a condizione che abbiano maturato una anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo, secondo il disposto dell’art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995.

Relativamente ai soggetti che esercitano la facoltà di computo di cui trattasi, utilizzando la contribuzione indicata dall’art. 3 del citato decreto, l’Inps sottolinea che gli stessi conseguono il diritto alla prestazione pensionistica in base ai requisiti anagrafici e contributivi ed al sistema di calcolo contributivo, previsti per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione separata.

Ciò rilevato, l’Istituto fa presente che nei confronti degli iscritti alla Gestione separata, in possesso di contribuzione in altri Fondi antecedente al 1° gennaio 1996, i quali maturino a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo in discorso, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 24, commi 7 e 11, del Decreto-Legge n. 201/2011 (illustrate ai 1.2 e 2.2 della circolare n. 35/2012), sia per quanto riguarda la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata.

Tenuto conto delle precisazioni già fornite in merito ai soggetti che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell’art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995 (v. il punto 6 del messaggio in esame), l’Istituto afferma inoltre che i meccanismi di salvaguardia dei requisiti vigenti alla data del 31 dicembre 2011 possano essere estesi anche ai casi in cui la facoltà di computo dei periodi contributivi nella Gestione separata, a norma dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 282/1996, sia esercitata dopo il 31 dicembre 2011.

Anche in tale fattispecie:

– devono essere perfezionati tutti i requisiti vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a carico della Gestione separata (v., in proposito, il punto 2.3 – parte prima – della circolare dell’Inps n. 60 del 15 maggio 2008). Le Sedi dell’Istituto dovranno quindi verificare il perfezionamento, al 31 dicembre 2011, sia del requisito contributivo necessario per l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo sia di quello relativo all’importo della pensione (che non può essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale qualora il soggetto abbia un’età inferiore a 65 anni);

– l’accesso al trattamento pensionistico è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31 dicembre 2011.

Per quanto concerne la decorrenza della pensione liquidata ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 282/1996, l’Inps osserva che la stessa – sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione di attività lavorativa dipendente – non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà di computo, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l’apertura della finestra di accesso alla pensione.

 

Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici

Al punto 8., il messaggio in argomento conferma che, allo stato attuale, resta fermo il principio secondo il quale, una volta acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata, si può accedere alla pensione da qualsiasi momento successivo, a condizione che non intervenga una ulteriore norma che disponga modifiche alla disciplina vigente e che alla data di decorrenza della pensione i soggetti siano cessati dalla attività lavorativa dipendente.

 

Disposizioni eccezionali

Il comma 15-bis dell’art. 24 del Decreto-Legge n. 201/2011:

– alla lettera a), prevede, in via eccezionale, che i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive della medesima, in possesso di una anzianità contributiva di almeno trentacinque anni al 31 dicembre 2012 e che maturano, entro il 31 dicembre 2012, i requisiti per il trattamento pensionistico ai sensi della Tabella B, allegata alla Legge n. 247/2007, possono conseguire la pensione anticipata al compimento del sessantaquattresimo anno di età;

– alla lettera b), stabilisce, sempre in via eccezionale, che le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, possono conseguire la pensione di vecchiaia, alternativamente:

– in presenza dei presupposti stabiliti ai fini della pensione di vecchiaia per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (v. il punto 1.1 della circolare dell’Inps n. 35/2012);

– al compimento del sessantaquattresimo anno di età, ove in possesso, al 31 dicembre 2012, di un’anzianità contributiva di almeno venti anni e di un’età anagrafica di almeno sessanta anni.

In merito alle disposizioni sopra riportate, al punto 6. della circolare n. 35/2012, l’Inps ha segnalato che le stesse si applicano ai lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, che alla data del 28 dicembre 2011 svolgano attività lavorativa dipendente nel settore privato “a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione”.

Al riguardo, il messaggio in esame fornisce i chiarimenti in appresso riportati.

– Le disposizioni in questione si applicano anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nella Gestione autonoma, a condizione che, alla data del 28 dicembre 2011, abbiano svolto attività lavorativa dipendente. Pertanto, in tale fattispecie devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione (v. le circolari dell’Inps n. 35/2012, punto 6, e n. 60/2008).

– Il soggetto che, alla data del 28 dicembre 2011, risulti lavoratore dipendente del settore privato e, successivamente, risulti lavoratore autonomo, ovvero appartenente ad altra categoria, può accedere al trattamento pensionistico, in presenza dei requisiti di cui all’art. 24, comma 15-bis, in quanto alla data del 28 dicembre 2011 poteva far valere lo status di “lavoratore dipendente del settore privato”.

– Relativamente ai soggetti non occupati al 28 dicembre 2011, la cui ultima attività era svolta come lavoratore dipendente del settore privato, il Ministero del Lavoro ha espresso l’avviso che l’interpretazione letterale della disposizione riferisce la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha perso il posto di lavoro.

Di conseguenza, il soggetto che ha perso il posto di lavoro e, quindi, non risulta occupato alla data del 28 dicembre 2011, non rientra tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 15-bis dell’art. 24.

– Qualora vi siano situazioni di sospensione del rapporto di lavoro (ad esempio, lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria), il lavoratore può accedere al trattamento pensionistico in base alle disposizioni in argomento.

 

Lavoratrici che si avvalgono della facolta’ introdotta in via sperimentale dall’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004

In virtù della norma dettata dall’art. 1, comma 9, della Legge 23 agosto 2004, n. 243, le lavoratrici, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, possono accedere alla pensione di anzianità in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di una età anagrafica pari o superiore a 57 anni (per le lavoratrici dipendenti) ed a 58 anni (per le lavoratrici autonome), qualora le stesse optino per la liquidazione del trattamento interamente sulla base del sistema contributivo.

Rilevato che per le lavoratrici le quali usufruiscono del regime sperimentale previsto dalla norma sopra richiamata l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, l’Inps fornisce i seguenti chiarimenti:

– ai fini della valutazione della contribuzione per il perfezionamento dei trentacinque anni sono utili, nel limite di cinquantadue settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi, con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione;

– nei confronti delle lavoratrici di cui trattasi continuano a trovare applicazione gli istituti della pensione retributiva o mista;

– sul trattamento pensionistico liquidato alle suddette lavoratrici si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo stabilito per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo;

– alle lavoratrici che si avvalgono della sperimentazione non si applicano i benefici di cui all’art. 1, comma 40, della Legge n. 335/1995.

L’Inps precisa inoltre che la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004, è finalizzata a consentire alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di accedere al pensionamento di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2012. Pertanto, la lavoratrice non può accedere al regime sperimentale in discorso laddove abbia perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti stabiliti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31 dicembre 2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata, introdotti dall’art. 24 del Decreto-Legge n. 201/2011.

Analogamente, non possono beneficiare della sperimentazione le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo. Se tali lavoratrici non rientrano tra i beneficiari della “salvaguardia”, potranno presentare domanda di pensione di anzianità in regime sperimentale a condizione che la decorrenza della pensione di anzianità si collochi entro il mese di dicembre 2015.

Da ultimo, l’Istituto fa presente che:

– per le lavoratrici in oggetto continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, di cui al Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita;

– la facoltà in questione non può essere esercitata dalle lavoratrici che maturano il requisito anagrafico e contributivo nell’anno 2015 e per le quali, per effetto della disciplina di cui al citato Decreto-Legge n. 78/2010, la prima decorrenza utile si colloca dopo il 2015;

– la domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accedere al regime sperimentale può essere oggetto di rinuncia, secondo i principi di carattere generale in materia di domanda di pensione.

Messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013


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