23.12.2013 - lavoro

INPS – ART. 29 LEGGE 341/95 – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2013 – CIRCOLARE N. 178/2013

INPS – ART INPS – ART. 29 LEGGE 341/95 – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2013 – CIRCOLARE N. 178/2013

Con circolare n. 178 del 19 dicembre 2013, l’Inps ha confermato, per l’anno 2013, la riduzione contributiva dell’11,50% prevista nel settore edile dall’art. 29 della Legge n.341/95.

La circolare fa seguito al messaggio n. 11999/2013 con cui l’Istituto forniva le prime indicazioni per poter beneficiare della riduzione in parola per l’anno 2013 – i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013 – commentate nella precedente nota informativa inviata alle imprese (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 11/2013).

L’Inps con la circolare n. 178/2013 conferma le precedenti istruzioni, ribadendo che le domande per poter beneficiare della riduzione in commento devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziendale” del sito internet dell’Inps.
Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. L’esito è visualizzabile all’interno del cassetto.
In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, attribuendo il Codice Autorizzazione 7N per il periodo agosto 2013 – febbraio 2014.
Per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l’attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2013, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a febbraio 2014.
In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo gennaio – dicembre 2013.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. Nei casi di matricole sospese o cessate, i datori di lavoro dovranno ritrasmette il flusso UniEmens relativo all’ultimo mese in cui la matricola era attiva, indicando l’importo del beneficio spettante.
I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, con le modalità già descritte nel messaggio n. 11999/2013, e dunque:

– il beneficio riferito al mese corrente (ad oggi si può trattare del solo mese di dicembre 2013) va esposto con il codice causale “L206” nell’elemento di ;

– il recupero degli arretrati, in ogni caso non antecedenti a gennaio 2013, va esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento di .
Il codice causale “L206” non potrà essere esposto sulle denunce relative ai mesi di gennaio e febbraio 2014.
Il beneficio arretrato potrà essere fruito entro il giorno 16 marzo 2014, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2014.

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