I FANGHI DI CEMENTO – PRECISAZIONI IN MERITO ALLA LORO CLASSIFICAZIONE
(Cassazione, Sentenza n. 42338 del 15/10/13)
I residui derivanti dal lavaggio delle betoniere non rientrano nella nozione di sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), e quindi devono essere trattati come rifiuti: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42338 del 15 ottobre 2013.
In particolare, i giudici hanno evidenziato che affinché una sostanza possa essere considerata come sottoprodotto, ai sensi del citato art. 184 bis, è necessario tra l’altro che la stessa:
– possa essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e che soddisfi, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente;
– sia originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione.
Secondo i giudici, mancano entrambe queste condizioni nel caso dei residui da lavaggio delle betoniere, in quanto da un lato, ai fini del loro riutilizzo, sarebbe comunque necessaria l’esecuzione di un trattamento preventivo consistente nella pulitura per eliminare i residui di cemento e dall’altro non si tratterebbe di sostanze originate da un processo produttivo.
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