DURC – CERTIFICAZIONE DI CREDITI E RILASCIO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – COMUNICAZIONE CNCE N.528/2013
DURC – CERTIFICAZIONE DI CREDITI E RILASCIO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – COMUNICAZIONE CNCE N.528/2013
Si informa che la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili – CNCE – con comunicazione n 528 del 24 ottobre 2013 ha fornito precisazioni in merito alla circolare n. 40/2013 del Ministero del lavoro in tema di certificazione di crediti e rilascio del Durc.( cfr. Not. n. 11/2013).
La CNCE precisa inoltre che il Decreto del 13 marzo 2013 ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del Decreto Legge n. 52/2012. tale Decreto Legge prevede il rilascio di un DURC positivo nei casi in cui l’impresa, pur in presenza di un debito contributivo nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, possa vantare un credito certificato, nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari al debito contributivo stesso.
Il DURC in questione può essere utilizzato per tutte le finalità attualmente previste, comprese quelle relative alla verifica dell’autodichiarazione, ma non per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture poiché, in tali casi, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art.
4, comma 2, del DPR n.207/2010.
La CNCE, facendo riferimento alla circolare 40/2013 del Ministero, precisa che anche tale fatti specie di DURC ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.
In relazione alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale, il sistema delle Casse Edili dovrà gestire, secondo le indicazioni della stessa CNCE, tale tipologia di DURC secondo la seguente procedura:
1. verificare che il DURC debba essere rilasciato ai sensi del citato decreto-legge a seguito di un’esplicita richiesta dell’impresa interessata (a breve sarà possibile inserire tale motivazione all’interno della fase di
richiesta del DURC);
2. acquisire dall’impresa gli estremi della certificazione del credito ed il codice per l’accesso alla piattaforma informatica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o, nell’immediato, copia della
certificazione ottenuta dall’impresa tramite la citata piattaforma;
3. in attesa dell’avvio della procedura per l’accesso alla piattaforma che gli Istituti e la CNCE concorderanno con l’Ispettorato generale per l’informatizzazione della Contabilità di Stato, richiedere conferma via
PEC da parte dell’Amministrazione certificatrice dell’esistenza e della validità della certificazione esibita dall’impresa;
4. consultare la BNI per verificare l’esistenza di posizioni di irregolarità contributiva dell’impresa con altre Casse Edili e, in tal caso, richiedere alle stesse un’attestazione che specifichi l’importo del debito
contributivo al momento dell’istruttoria del DURC;
5. riportare sul DURC l’importo complessivo del debito dell’impresa nei confronti del sistema delle Casse Edili (compreso, ovviamente, quello eventuale con la Cassa Edile emittente);
6. verificare che la somma dei debiti contributivi dell’impresa con INPS, INAIL e sistema delle Casse Edili non sia superiore all’importo del credito certificato;
7. emettere il DURC, in caso di esito positivo della verifica richiamata al punto precedente, con la seguente annotazione nel campo note:
Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 dell’art.13 bis del DL 7.5.2012 n.52, conv. con modificazioni dalla L.6.7.2012 n.94. Importo debito con sistema Casse Edili al : euro __ Certificazione no del rilasciata da _ _____ , Importo dei crediti certificati: euro data di pagamento
La data di pagamento sarà indicata nel DURC solo ove sia presente nella certificazione del credito.
In relazione alla complessità delle procedure descritte e alla necessità di monitorare i DURC emessi ai sensi del citato DL 52/2012, si invitano le Casse Edili a segnalare eventuali casi particolari agli uffici della CNCE che forniranno la necessaria assistenza operati va, soprattutto nella fase di prima applicazione della norma ti va in esame.
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