DETASSAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DI PRODUTTIVITA’ – ANNO 2013 – ACCORDO PROVINCIALE DEL 26 GIUGNO 2013
Lo scorso 26 giugno 2013 tra lo scrivente Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato sottoscritto un accordo sindacale, a valere per la provincia di Brescia, in virtù del quale le imprese edili possono, ricorrendone tutti i presupposti, sottoporre alla tassazione agevolata del 10% le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, come meglio in prosieguo illustrato, afferenti al periodo di imposta 2013.
L’accordo si è reso necessario in quanto la Legge n. 228/2012 ha prorogato, per il periodo d’imposta 2013, le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro previste dal Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126. Con D.P.C.M. 22 gennaio 2013 sono state definite le modalità di attuazione di tale regime agevolato, introducendo rilevanti novità rispetto agli anni scorsi.
Più precisamente, come chiarito dal Ministero del Lavoro, con circolare n. 15/2013 e interpello n. 21/2013, e dall’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/2013, per l’anno 2013 la tassazione agevolata:
1) è fissata nella misura del 10% nel limite di 2.500 euro lordi annui a favore dei lavoratori, del settore privato, che nell’anno 2012 abbiano avuto un reddito non superiore a 40.000 euro;
2) trova applicazione esclusivamente con riferimento alle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale.
Con l’accordo provinciale in commento si è pertanto provveduto a dare attuazione a tale ultimo presupposto.
A) Premessa
Come sopra riferito, il richiamato D.P.C.M. 22 gennaio 2013 introduce rilevanti modifiche rispetto alla situazione previgente.
La novità più rilevante consiste nel fatto che sono ammesse a tassazione agevolata del 10% le sole somme erogate a titolo di retribuzione di produttività. Il Ministero del Lavoro, con le note sopra richiamate, ha chiarito che della “retribuzione di produttività” si possono dare due nozioni. Più precisamente per “retribuzione di produttività” si intendono, alternativamente, le voci retributive, previste dal contratto collettivo:
1) suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa. Più in particolare tali voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una “efficientazione” aziendale. Tali voci retributive possono infatti far riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e, pertanto, è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazione. In ogni caso deve trattarsi di importi collegati ad indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare. L’agevolazione dunque è applicabile, in questo caso, quando l’indicatore risulta positivo;
2) erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito elencate:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
Le due nozioni di “retribuzione di produttività” possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo il quale deve valutare, autonomamente, le finalità cui è legata la retribuzione di produttività.
B) Accordo territoriale per la Provincia di Brescia 26 giugno 2013
Lo scorso 26 giugno 2013 tra il Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato sottoscritto il verbale di accordo a valere per la provincia di Brescia. L’accordo in parola è stato depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia in data 24 luglio 2013.
Con tale accordo le parti sottoscrittrici, in adempimento a quanto stabilito dal verbale di accordo tra ANCE e Organizzazioni Sindacali Nazionali firmato lo scorso 25 giugno 2013, e tenuto conto delle indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro, hanno previsto la possibilità di applicare l’agevolazione in commento alle retribuzioni erogate a fronte di diverse modulazioni dell’orario di lavoro o a fronte di incrementi derivanti da una diversa gestione dell’orario di lavoro legati agli istituti contrattuali richiamati nell’accordo, ossia: premio di cantiere, lavoro straordinario, permessi non goduti, lavoro notturno, a turni e festivi, indennità di turno, indennità di reperibilità, orario di lavoro multiperiodale.
Quindi, sono agevolabili oltre l’E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione (che si ricorda non essere stato erogato per l’anno 2012 nella Provincia di Brescia a fronte del non raggiungimento dei parametri stabiliti), anche le voci retributive – così come previste dalla circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro – erogate a fronte di prestazioni lavorative che risultino rispetto ai dodici mesi precedenti modificate e/o incrementate nel loro ammontare e, pertanto, legate ad incrementi di produttività.
1) Voci detassabili e indici per la valutazione dell’incremento
Di seguito si illustrano le voci retributive soggette all’agevolazione fiscale previste dall’accordo in commento, specificando, per ognuna, gli indicatori per la contabilizzazione degli incrementi nonché la decorrenza per la applicazione della tassazione agevolata.
In generale si osserva che l’indicatore quantitativo di riferimento per l’incremento della produttività, come convenuto nell’accordo sottoscritto in sede nazionale, è dato dalle modifiche all’orario di lavoro, registrate nel periodo di riferimento, attuate attraverso gli istituti riportati.
Come sopra riferito, l’agevolazione sarà applicabile, nella singola azienda e con riferimento alle voci retributive previste dall’accordo, solo quando l’indicatore di produttività, fissato dall’accordo, confrontato con la situazione precedente, sia di segno positivo. Tale raffronto e verifica deve essere effettuata dall’impresa.
a) Lavoro straordinario
E’ sottoposta all’aliquota agevolata del 10% sia la retribuzione sia la maggiorazione erogata a titolo di prestazione di lavoro straordinario nel corso dell’intero anno 2013, qualora si sia verificato un incremento della media mensile di quanto erogato, a tale titolo, nel corso del 2012 rispetto a quanto erogato nel 2013. L’agevolazione si applica solo sull’incremento registrato.
b) Lavoro festivo, domenicale, notturno e lavoro reso nella giornata del sabato
Possono essere sottoposte all’aliquota agevolata del 10% le voci retributive e relative maggiorazioni erogate in una logica di incremento rispetto all’anno precedente. L’indice da prendere in considerazione è l’ammontare delle ore rese come lavoro festivo, domenicale, notturno e lavoro reso nella giornata del sabato (in questo ultimo caso, solo qualora l’orario normale di lavoro sia ripartito su sei giorni) nell’anno precedente e confrontarlo con quello dell’anno 2013. La differenza, in incremento, risultante alla fine dell’anno corrente può essere sottoposta all’agevolazione fiscale di che trattasi.
c) Permessi non goduti
In una logica di diversa organizzazione e “efficientamento” della produzione l’indice di riferimento è dato dall’incremento dei permessi non goduti (dunque lavorati) nell’anno solare in corso rispetto all’anno solare precedente. Verificato tale incremento, alla fine dell’anno corrente, è agevolabile il solo incremento.
d) Indennità di reperibilità
Le quote di retribuzione e le eventuali maggiorazioni e indennità possono essere sottoposte a tassazione agevolata qualora, in una logica di incremento rispetto all’anno precedente, risultino superiori rispetto a quelle effettuate l’anno solare precedente. Verificato tale incremento, alla fine dell’anno corrente, è agevolabile il solo incremento.
e) Premio di Cantiere
In una logica di diversa organizzazione e “efficientamento” della produzione volto a premiare la presenza sul luogo di lavoro, è sottoposto all’aliquota agevolata del 10% quanto erogato a titolo di Premio di Cantiere nel corso dell’intero anno 2013, qualora si sia verificato un incremento della media mensile di quanto erogato, a tale titolo, nel corso del 2012 rispetto a quanto erogato nel 2013. L’agevolazione si applica solo sull’incremento registrato nel 2013.
f) Indennità di turno
In una logica di innovazione o incremento rispetto a quanto registrato nell’anno 2012, è sottoposto all’aliquota agevolata del 10% quanto erogato sia a titolo di quota oraria che di maggiorazione, qualora il lavoro a turni risulti introdotto per la prima volta nel corso del 2013 ovvero, nel medesimo anno, sia incrementato rispetto a quanto registrato nel passato anno 2012.
g) Orario di lavoro multiperiodale
In una logica di innovazione e rimodulazione dell’orario di lavoro rispetto a quanto registrato nell’anno 2012, è sottoposto all’aliquota agevolata del 10% quanto erogato a titolo di prestazione lavorativa svolta in regime multiperiodale a condizione che tale regime risulti introdotto per la prima volta nel corso del 2013 ovvero, nel medesimo anno, sia variato rispetto a quello applicato nel passato anno 2012.
L’accordo Provinciale, salva diversa disposizione, permette alle imprese di applicare le agevolazioni fiscali derivanti dall’ accordo stesso a tutti i dipendenti, anche se occupati fuori dalla provincia o dal territorio, che svolgono le prestazioni lavorative richiamate, prestazioni che le parti hanno riconosciuto coerenti e conformi alle finalità per cui l’accordo è stato sottoscritto, anche ai fini del disposto dell’art. 3 del DPCM 22 gennaio 2013.
C) Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2013
Con la circolare in parola, l’Agenzia delle Entrate ha, in sostanza, confermato gli indirizzi interpretativi assunti negli anni passati, che di seguito si riepilogano.
1) Soggetti beneficiari
Possono avvantaggiarsi del regime di tassazione agevolata al 10% i lavoratori subordinati del settore privato che nell’anno di imposta 2012 abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente lordo non superiore a 40.000 euro, anche in relazione a più rapporti di lavoro, e al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno di imposta all’imposta sostitutiva del 10%.
Per verificare il rispetto di tale limite non rilevano (e dunque non vanno sommati con gli eventuali redditi di lavoro dipendente) eventuali altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente percepiti nel 2012, quand’anche superiori a 40.000 euro, come ad esempio i redditi di lavoro autonomo.
Non rilevano neppure i redditi sottoposti a tassazione separata, seppure percepiti in costanza di un rapporto di lavoro dipendente, come ad esempio il trattamento di fine rapporto o anticipazioni dello stesso.
Sono però da computarsi le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, così come le somme percepite dal lavoratore in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, come ad esempio l’indennità di malattia, la cassa integrazione, etc..
2) Contenuto del beneficio
Le somme erogate a titolo di “retribuzione di produttività”, come sopra definita, nel periodo gennaio 2013 – dicembre 2013 (e dunque erogate entro il 12 gennaio 2014 in virtù del principio di cassa allargata) e fino al limite di 2.500 euro lordi sono sottoposte ad una imposta sostitutiva pari al 10% in luogo della tassazione Irpef ordinaria e delle addizionali regionali e comunali. L’indicato periodo di riferimento va però confrontato con quanto previsto dal contratto collettivo con riferimento ai singoli istituti che possono godere dell’agevolazione (pertanto si rinvia a quanto più sopra riportato).
Il limite di 2.500 euro è da considerarsi al lordo della stessa imposta sostitutiva del 10% ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori. Se il lavoratore percepisce, sempre per i titoli sopra visti, somme superiori a 2.500 euro lordi, la quota eccedente tale limite sconterà le imposte secondo il regime ordinario e non quello del 10%. L’importo di 2.500 euro è da intendersi come limite complessivo alla cui determinazione concorrono tutte le voci retributive sopra menzionate. Inoltre tale limite non può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro.
3) Adempimenti del sostituto di imposta
Nel caso il datore di lavoro abbia rilasciato il CUD del lavoratore l’anno precedente, il beneficio deve essere applicato automaticamente e direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, salvo che il lavoratore non dichiari, espressamente e per iscritto, di volervi rinunciare.
Negli altri casi (e dunque quando il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che abbia rilasciato il CUD per il 2012 o l’abbia rilasciato per un periodo inferiore all’anno) il lavoratore dovrà attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012. Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel 2012 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.
Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, nelle ipotesi in cui:
– nel corso del 2012, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di 40.000 euro di reddito da lavoro dipendente;
– nel corso del 2013, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di 2.500 euro prestabilito dalla norma.
A seguito di espressa rinuncia del lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Il sostituto d’imposta, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, applicherà la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente. In ogni caso l’imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il sostituto d’imposta deve indicare separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. Il sostituto deve altresì indicare nel CUD, al fine di consentire i necessari controlli sulla corretta fruizione del beneficio, la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.
4) Versamento dell’imposta sostitutiva e compilazione del modello F24
L’imposta sostitutiva del 10% deve essere versata tramite il modello di pagamento F24, utilizzando, nella generalità dei casi, il codice tributo “1053” denominato “Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”. In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
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