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28.02.2013 - lavoro

D.L. N. 179/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 221/2012 RECANTE “ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA” – GAZZETTA UFFICIALE N. 294/2012

All’interno del Supplemento Ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni delle norme di maggiore interesse per il settore, in materia di lavoro, previdenza sociale e ammortizzatori sociali, facendo riserva di tornare sugli argomenti esaminati anche ad esito delle istruzioni che verranno diramate dagli Enti competenti.

 

Trasmissione telematica dei certificati di malattia (art. 7, comma 3)

L’art. 7, comma 3, alla lettera a), sostituisce il comma 3 dell’art. 47 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, stabilendo che la certificazione di malattia, necessaria al genitore per fruire dei congedi per malattia dei figli, deve essere inviata telematicamente dal medico curante del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) che ha in cura il minore, all’Inps, mediante il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al Decreto Ministeriale 26 febbraio 2010. L’Istituto, provvederà ad inoltrare immediatamente la suddetta certificazione al datore di lavoro interessato, nonché all’indirizzo di posta elettronica del lavoratore o della lavoratrice, qualora ne facciano richiesta.

Le modalità attuative di tali disposizioni (compresa la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche) saranno stabilite, in conformità alle regole previste dal Codice dell’amministrazione digitale, con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Il medesimo art. 7, comma 3, lettera b), prevede che, ai fini della fruizione del congedo, la lavoratrice ed il lavoratore comunicano direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato di malattia dei figli, le proprie generalità.

Da ultimo, si precisa che il comma 1, dell’art. 51 del D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal suddetto comma 3, lettera b), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 221/2012.

 

Tutela per i lavoratori anziani nei casi di perdita del posto di lavoro (Art. 34, comma 54, lettere b) e c))

L’art. 34, comma 54, alle lettere b) e c), apporta modifiche all’art. 4, comma 1, della Legge n. 92/2012, concernente la tutela dei lavoratori anziani in caso di perdita del posto di lavoro. Nel testo novellato il suddetto articolo dispone quanto segue.

Nei casi di eccedenza di personale, appositi accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere a tali lavoratori un importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali: nell’ambito delle procedure di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio, n. 223; ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Ai sensi dei commi 2-7 dell’art. 4 della Legge n. 92/2012: i lavoratori coinvolti nel programma devono raggiungere i requisiti minimi per la pensione (di vecchiaia o anticipata) nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; allo scopo di dare efficacia all’accordo, il datore di lavoro inoltra apposita domanda all’Inps, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi assunti; l’accordo diventa efficace a seguito della validazione da parte dell’Inps, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro; a seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’Inps la provvista per la prestazione e la contribuzione figurativa; l’Istituto effettua il pagamento della prestazione con le modalità previste per il pagamento delle pensioni e provvede contestualmente all’accredito della relativa contribuzione figurativa; in caso di mancato versamento mensile da parte del datore di lavoro, l’Inps è tenuto a non erogare la prestazione; procede a notificare un avviso di pagamento e, decorsi inutilmente centottanta giorni dalla notifica, procede alla escussione della fidejussione.

Le disposizioni sopra riportate si applicano anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Nel caso degli accordi, il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge n. 223/1991 (contributo di ingresso nelle procedure di mobilità), relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’Inps e non trova comunque applicazione l’art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012 (contributo, a carico del datore di lavoro, pari al 50% dell’importo mensile iniziale ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013).

Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti, in deroga al diritto di precedenza di cui all’art. 8, comma 1, della Legge n. 223/1991.


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