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23.07.2013 - ambiente

D.L. 69/2013 C.D.”DECRETO DEL FARE” – NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno 2013, supplemento ordinario n.50/L, il Decreto Legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto “del Fare”) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
Quanto disposto dal provvedimento è in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e perciò dal 22 giugno 2013, e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 22 agosto 2013.
Questi gli aspetti di immediato interesse sul tema della gestione di terre e rocce da scavo

Novità in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (Art. 41)
Sono state approvate alcune importanti modifiche al regime normativo delle terre e rocce da scavo provenienti dall’esecuzione di lavori edili di qualsiasi tipologia. Data la complessità dell’argomento e le perplessità che le nuove norme hanno creato, ci si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in seguito.
Le novità sono state apportate in materia congiuntamente sia dal “Decreto Fare” sia dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, entrati in vigore rispettivamente il 22 e il 26 giugno scorsi.
Viene stabilito che, dal 22 giugno 2013, le terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) possono essere trattate come sottoprodotto anziché come rifiuto, secondo le procedure dettate dallo scorso 6 ottobre 2012 dal D.M. 161/2012 – Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
Inoltre, dal 26 giugno 2013, i materiali da scavo provenienti dai piccoli cantieri, la cui produzione non è superiore ai 6.000 metri cubi di materiale, devono essere gestiti secondo le “vecchie” disposizioni stabilite dall’articolo 186 del Codice Dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006), abrogato il 6 ottobre scorso, ora reintrodotto. Per tali cantieri, quindi, si potrà tornare ad applicare la procedura semplificata utilizzata secondo gli indirizzi concordati con la Provincia di Brescia. Gli uffici del Collegio sono a disposizione per fornire i chiarimenti necessari sulla prassi da seguire.
Non è chiaro, invece, quale disciplina normativa debbano seguire i cantieri con volumi di scavo superiore ai 6.000 metri cubi, che non sono soggetti a VIA o ad AIA; sono, infatti, attesi chiarimenti urgenti da parte del Ministero dell’Ambiente che saranno prontamente comunicati alle imprese.
Nonostante le incertezze createsi a seguito dei citati provvedimenti legislativi, si ritiene che gli interventi in corso per i quali siano stati presentati i relativi Piani di utilizzo possano essere portati a termine in base alle prescrizioni già approvate nel piano stesso.
In considerazione delle perplessità espresse sulle modifiche introdotte, ci si riserva di ritornare sull’argomento con una specifica circolare illustrativa quando saranno forniti dal Ministero dell’Ambiente i necessari chiarimenti.

 


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