CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO PAGAMENTI- SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL 15%% DELL’IMPORTO DI CONTRATTO
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 7 giugno 2013, la Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché’ in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”. La legge è entrata in vigore lo scorso 8 giugno, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il testo della Legge, che ha modificato il Decreto n. 35/2013, c.d. “Decreto pagamenti”, contiene numerose disposizioni volte a rendere efficaci le procedure di pagamento dei debiti che le amministrazioni vantano nei confronti delle imprese.
Per ciò che concerne il settore dei lavori pubblici, si segnala che il Decreto in questione, come modificato dalla Legge di conversione, contiene un’importante previsione in tema di sospensione dei lavori in caso di mancato pagamento del corrispettivo.
Infatti, all’articolo 6 bis del Decreto Legge n. 35/2013 viene previsto che fino al 31 dicembre 2015, la possibilità per il soggetto esecutore di sospendere i lavori, in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante, possa essere esercitata quando il mancato pagamento raggiunga un importo pari al 15 per cento dell’importo netto contrattuale (anziché al 25 per cento come attualmente previsto dall’art. 133, comma 1, del Codice dei contratti).
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