CATEGORIE SOA:. 1) COME DEVONO ESSERE INDICATE NEI BANDI. 2) QUALI DEVE POSSEDERE L’OFFERENTE. 3) QUALI PUO’ ESEGUIRE L’OFFERENTE
Le stazioni appaltanti pubbliche che devono predisporre un bando di gara, o una lettera di invito, per l’aggiudicazione di un lavoro pubblico devono attenersi a diverse fonti normative. Si tratta di norme che non sempre sono coerenti tra loro e pertanto di non agevole applicazione.
Vi sono poi le problematiche che si pongono in ordine ai requisiti che le imprese offerenti devono possedere e dimostrare e che derivano dalla formulazione del bando o della lettera di invito.
Ulteriore profilo è quello concernente i requisiti che si richiedono in capo a colui che materialmente esegue le opere.
Nell’intento di fornire un sunto delle norme in parola che risulti agevole sia per la formazione del bando o della lettera di invito, sia per i requisiti richiesti all’offerente, sia per i vincoli imposti all’esecutore, si ritiene opportuno procedere ad una disamina delle fonti normative in parallelo con la loro pratica applicazione, fornendo poi un unico quadro riassuntivo della materia.
La discipina qui riassunta ha trovato piena applicazione a decorrere dal 5 dicembre 2012.
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A) LA NORMATIVA
Le norme che presiedono alla formulazione di un bando di gara relativamente alla suddivisione in categorie ed importi ed all’obbligo di possederle o meno sono le seguenti:
D.Lgs. 163/2006 – Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)
11. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo. (comma così sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152 del 2008).
DPR 207/2010 – Art. 107. Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali (art. 72, d.P.R. n. 554/1999)
2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all’articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A con l’acronimo OG o OS qui riportato:
a) OG 11 – impianti tecnologici;
b) OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
c) OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
d) OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
e) OS 3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
f) OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;
g) OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;
h) OS 8 – opere di impermeabilizzazione;
i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
l) OS 12-A – barriere stradali di sicurezza;
m) OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;
n) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
o) OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;
p) OS 18-B – componenti per facciate continue;
q) OS 20-A – rilevamenti topografici;
r) OS 20-B – indagini geognostiche;
s) OS 21 – opere strutturali speciali;
t) OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione;
u) OS 25 – scavi archeologici;
v) OS 27 – impianti per la trazione elettrica;
z) OS 28 – impianti termici e di condizionamento;
aa) OS 29 – armamento ferroviario;
bb) OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
cc) OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.
Dalla lettura congiunta dei due articoli, risulta chiaro che le categorie ivi disciplinate, in gergo chiamate S.I.O.S. o “superspecializzate”, sono quelle indicate nell’art. 107 del Regolamento dei lavori pubblici (il DPR 207/2010) laddove il relativo importo sia superiore al 15% dell’importo totale di lavori.
In relazione a dette categorie (ovviamente di importo superiore al 15% di quello totale dei lavori), l’art. 37 , comma 11 del Codice degli appalti (il D.Lgs. 163/2006), impone per l’offerente, privo di tali qualificazioni, l’obbligo di qualificarsi in dette categorie mediante la costituzione di ATI o tramite il ricorso all’avvalimento.
Prevede inoltre che tali opere possano essere subappaltate nel limite del 30%. A questo proposito dalla pedissequa lettura della norma si pone il problema se al subappalto possa ricorrere la capogruppo, sprovvista della relativa qualifica, oppure la sola mandante qualificata in detta categoria. Al di là della formulazione letterale della norma, che appare insensata, e contrariamente all’interpretazione che gode di miglior favore in ambito dottrinale, si ritiene che:
– le opere di categorie superspecializzate, di importo superiore al 15% di quello complessivo dei lavori, debbano essere assunte da un soggetto (mandante) qualificato interamente in detta categoria;
– che il soggetto mandante qualificato nella specifica categoria, lui solo e non la capogruppo, possa affidare a terzi non oltre il 30% di detti lavori.
Considerata la schizofrenia della norma è opportuno che il bando di gara specifichi in tal senso la lettura del dispositivo legislativo.
DPR 207/2010 Art. 108. Condizione per la partecipazione alle gare (art. 73 d.P.R. n. 554/1999)
2. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all’articolo 109.
3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.
DPR 207/2010 – Art. 109. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, d.P.R. n. 554/1999)
2. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, relative a:
a) categorie di opere generali individuate nell’allegato A;
b) categorie di opere specializzate individuate nell’allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento.
3. Le lavorazioni di cui al comma 2 sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
L’art. 107 pone l’obbligo di indicare nel bando tutte le categorie diverse dalla prevalente e dalle “superspecializzate”, in due casi:
1) qualora di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera
2) qualora di importo superiore a 150.00 euro.
L’art. 108 stabilisce che tutte le categorie generali (OG) e le specializzate (OS) a qualificazione obbligatoria (cioè tutte eccetto le OS 1, 6, 7, 23, 26) possano essere eseguite solo da imprese qualificate. Pone perciò un vincolo che non riguarda la partecipazione alla gara, ma il momento esecutivo.
Ciò posto,
1) per le categorie “superspecializzate” di importo superiore ai limiti indicati all’articolo 108, comma 3 (10% dell’importo complessivo opppure 150.000 euro), che sono peraltro anche “a qualificazione obbligatoria” (art. 109, comma 2 lett. b), l’offerente può:
a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento) e utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso dovrà eseguire dette opere potendole subappaltare nel limite del 30%;
b) possedere la relativa qualificazione (in proprio o in ATI) senza utilizzarla ai fini dell’ammissione alla gara. In tal caso potrà eseguire dette opere in proprio ovvero subappaltarle in parte o fino al 100%,
c) non possedere la relativa qualificazione. In tal caso dovrà indicare dette categoria in sede di offerta come lavorazioni che verranno subappaltate al 100%, a pena di esclusione.
2) per le ulteriori categorie diverse dalla prevalente che siano a qualificazione obbligatoria, l’offerente può:
a) possedere la relativa qualificazione (in proprio, in ATI, ovvero tramite avvalimento). In tal caso potrà eseguire dette opere in proprio ovvero subappaltarle in parte o fino al 100%,
b) non possedere la relativa qualificazione. In tal caso dovrà indicarle in sede di offerta come lavorazioni che verranno subappaltate al 100%, a pena di esclusione.
DPR 207/2010 – Art. 92. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
(art. 95, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Il requisito di portata generale che prevede la sufficienza della qualificazione nella categoria prevalente, è derogato ogniqualvolta siano indicate nel bando o nella lettera di invito ulteriori categorie.
B) REDAZIONE DEL BANDO DI GARA
Nella redazione del bando di gara, o della lettera di invito, devono essere indicate:
1) la categoria prevalente;
2) le opere e le relative categorie “superspecializzate” (elencate all’art. 107 del DPR 207/2010):
a) di importo superiore al 15% di quello complessivo dei lavori e superiori a 150.000 euro;
b) di importo superiore al 15% di quello complessivo dei lavori ma inferiori a 150.000 euro. Di tali categorie il bando deve indicare i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione così come previsti dall’art. 90, comma 1 del DPR 207/2010 (fino al 8/6/2012: così come previsto dall’art. 28, comma 1, DPR 34/2000);
3) le categorie diverse da quelle “superspecializzate” di importo superiore a 150.000 euro o al 10% dell’importo complessivo dei lavori. Può risultare utile, per chiarire i diversi requisiti di partecipazione, indicare separatamente, nel bando o nella lettera di invito:
a) le categorie a qualificazione obbligatoria;
b) le categorie non a qualificazione obbligatoria (OS 1, 6, 7, 23, 26).
4) anche se la norma non lo prevede, è consigliabile indicare anche distintamente le opere relative agli impianti (OG11, OS3, 28, 30, che sono indicate tra le categorie “superspecializzate”), anche se di importo inferiore al 10% dell’importo dei lavori e inferiore a 150.000 euro, in quanto l’esecutore dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal DM 37/2008.
C) PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara i requisiti di qualificazione richiesti ad ogni offerente (singolo, associato, consorzio, in avvalimento) sono:
1) per le categorie “superspecializzate” che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori a base d’asta sia il valore di 150.000 Euro: potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni, altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente un raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale. Tali opere possono essere subappaltate da chi le assume fino al 30 % dell’importo della categoria stessa.
2) per le categorie “superspecializzate” che superino il 15% dell’importo totale dei lavori a base d’asta e di importo non superiore a 150.000 Euro: potranno essere eseguite direttamente dall’offerente, altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente un raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale; in entrambi i casi l’offerente, qualora non in possesso di qualificazione SOA nella specifica categoria, dovrà dichiarare ai sensi del comma 1 dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
a) l’importo di lavori analoghi a quelli oggetto del contratto eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori da assumere;
b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori da assumere; per le ditte individuali e le società di persone concorre a detto costo il valore della retribuzione del titolare o dei soci determinata ai sensi del comma 10, art. 79, del DPR 207/2010 (come da apposita dichiarazione il cui fac-simile è riportato in altra parte di questo Notiziario);
c) l’elenco di adeguata attrezzatura tecnica.
Tali opere possono essere subappaltate in ciascuna categoria dall’assuntore delle stesse fino al 30 % dell’importo della categoria medesima
3) per le categorie a qualificazione obbligatoria, di importo superiore a 150.000 Euro, oppure di importo inferiore a 150.000 euro ma superiore al 10% dell’importo totale dei lavori a base di gara: potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative qualificazioni; altrimenti dovranno essere subappaltate integralmente; in alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante. Per gli importi non superiori ai 150.000 euro, qualora l’offerente non sia in possesso di qualificazione SOA nella specifica categoria, dovrà dichiarare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 2).
Se trattasi di lavorazioni relative a categorie superspecializzate, potranno essere subappaltate dall’esecutore delle stesse, fino al 30%, restando tale quota ininfluente rispetto alla quota subappaltabile della categoria prevalente.
L’omissione delle lavorazioni di cui alle categorie del presente punto 3) nella dichiarazione delle opere subappaltabili, presentata unitamente all’offerta, qualora per dette categorie l’offerente non sia in possesso della relativa qualificazione, è causa di esclusione.
4) per le categorie non a qualificazione obbligatoria: le stesse potranno essere eseguite di
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